“OGNI COSA HA IL PREZZO CHE IL COMPRATORE E’ DISPOSTO A PAGARE PER AVERLA.”
(Publilio Siro)

Desideriamo tanto una cosa e finalmente si presenta la grande occasione; abbiamo trovato online il tanto ricercato oggetto e a un prezzo davvero conveniente, effettuiamo l’acquisto, aspettiamo con trepidazione, ma il pacco non arriva.
Ecco allora che iniziano dubbi e domande del tipo: ho forse perso i miei soldi? Esiste un termine entro il quale la merce debba essere consegnata? E adesso che fare?
Le cose da conoscere.
Una delle obbligazioni principali del venditore è proprio quella di consegnare la cosa al compratore (art. 1476 cc.), il codice del consumo (art. 61 d.lgs 206/2005), prevede che per gli acquisti online, la consegna della merce debba avvenire senza ritardo ingiustificato e comunque entro 30 giorni dall’acquisto, salva diversa pattuizione tra le parti.
Superato tale termine, si può inoltrare reclamo al servizio clienti chiedendo la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato o richiedere nuovamente la consegna della merce oltre il risarcimento dei danni.
Attenzione però, per ottenere ciò, bisogna diffidare il venditore a effettuare la consegna entro un termine stabilito, quindi, bisogna a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno (non a mezzo mail, non avente valore legale) inoltrare una richiesta indicando un nuovo termine per la consegna avendo cura di precisare che se tale termine non dovesse essere ulteriormente rispettato, si procederà alla disdetta del contratto. Se alla scadenza di tale ulteriore termine, il venditore non vi ha ancora provveduto, l’acquirente potrà:
- chiedere la risoluzione del contratto, cioè annullare il contratto, dunque si rinuncia alla merce non consegnata, chiedendo il rimborso del prezzo pagato oltre l’eventuale risarcimento del danno dovuto alla mancata consegna;
- continuare a esigere la merce acquistata con la richiesta di risarcimento danni subiti per la consegna tardiva.
Se si opta per la prima soluzione, decorso l’ulteriore termine concesso, il giorno dopo la scadenza o comunque nei giorni seguenti, anche se, secondo il vecchio motto “prima, è meglio”, dovrà essere inoltrata ulteriore formale disdetta, ciò in considerazione del fatto che diversamente, il venditore potrebbe ritenere che l’acquirente possa accordare un ulteriore termine (cosiddetto di proroga per la consegna).
Attenzione però, se il venditore rifiuta espressamente la consegna del bene, è logico e intuitivo che non avrebbe senso la concessione ulteriore del termine, così come il caso in cui trattasi di termine essenziale (l’esempio classico è quello dell’abito da sposa, il termine essenziale è la data delle nozze), quindi il consumatore potrà risolvere immediatamente il contratto e chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Se il venditore non ci sente, è anche possibile:
- se il pagamento è avvenuto tramite carta di credito o una pregata, si potrà chiedere lo storno del pagamento per il venditore alla società che l’ha emessa e il riaccredito a voi della cifra. La maggior parte delle carte, infatti, sono abbinate a un’assicurazione che garantisce la protezione degli acquisti;
- se si è fatto un bonifico bisogna chiedere la restituzione della somma al gestore del sito su cui è stato effettuato l’acquisto;
- se avete utilizzato un conto paypal, la piattaforma prevede il rimborso di quanto pagato in caso di mancata consegna, ma in tal caso dovete aprire una contestazione entro 6 mesi dalla data di acquisto.
Quando può costituire reato.
Sinora abbiamo parlato di una responsabilità civilistica e quindi di un inadempimento contrattuale: io consumatore ho acquistato online e pagato il prezzo, ma non ho ricevuto la merce, il venditore è inadempiente: a fronte del prezzo ricevuto non ha consegnato la merce; ma è possibile che il venditore possa commettere un reato ed essere punito penalmente, spieghiamoci meglio.
Il venditore ad esempio dopo aver ricevuto la merce si rende irreperibile, quindi, sin dall’inizio aveva la volontà di truffare il consumatore, il quale, potrà sporgere querela entro 3 mesi dal verificarsi dal fatto o alla polizia postale o anche recandosi presso una caserma di carabinieri, ovviamente avendo cura di allegare tutta la documentazione dimostrativa dei fatti avvenuti.
In più
Inoltre, esiste un ulteriore strumento che il consumatore potrà adottare e cioè segnalare l’accaduto (merce non consegnata, venditore irreperibile, ma anche ricezione di merce diversa da quella ordinata) all’AGCM-Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Cosa abbiamo imparato da questo articolo.
Si sa, internet ha rivoluzionato il mondo, ci permette di fare acquisti comodamente da casa scegliendo di tutto e in ogni parte del mondo, ma a queste convenienze, vi è l’inconveniente di essere truffati o avere, come abbiamo visto, non pochi problemi, pertanto diffidate di siti poco conosciuti, controllate i dati del venditore e le relative recensioni e utilizzate mezzi di pagamento che possano tutelarvi come indicato prima.
Riferimenti normativi:
– art. 61 d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo);
– art. 1219 c.c;
-art.1476 c.c.;
-art. 640 c.p.