ADOZIONE MITE.

Due donne, due madri, e Tu in mezzo, senza privarti del legame naturale a cui ogni bimbo ha diritto” .

“Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia” (art. 1, comma 1 legge 1983 n. 184).
La legge riconosce al minore il proprio diritto alla famiglia d’origine, l’adozione, che “sopprime” tale diritto, in quanto “spezza” ogni legame con i genitori biologici, può essere attuata come “extrema ratio”, quando cioè tutte le altre misure, si siano rivelate inidonee.
Un’ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 1476 del 2021, nel richiamare la giurisprudenza della CEDU (Corte europea dei diritti dell’uomo), ha ricordato : “il fatto che un minore possa essere accolto in un ambiente più favorevole per la sua educazione non può, di per sé, giustificare la sottrazione di forza alle cure dei suoi genitori biologici”.
Solo se non sia assolutamente possibile trovare una soluzione al distacco, si può ricorrere all’adozione.
Chiarisce la Corte nella prefata ordinanza, che esistono 2 forme di adozione:
una cosiddetta legittimante, in cui si recidono i rapporti tra minore e famiglia d’origine, che si attua quando il bambino è in stato di abbandono, e cioè privo dell’assistenza morale o materiale dei genitori o dei parenti prossimi, e sfocia dopo un periodo di affido preadottivo, nell’adozione;
la seconda, invece, cosiddetta “adozione in casi particolari” (art. 44, lettera d l.184/1983), non recide il legame tra minore e famiglia d’origine, tra questi casi, vi è contemplata “l’adozione mite”, in cui è necessario mantenere il rapporto tra figlio e genitori biologici.
Ha chiarito la Corte, che in quei casi in cui i genitori biologici, seppure non siano pienamente idonei a svolgere tale ruolo genitoriale, ma comunque mostrano affetto e interesse per il figlio, non può spezzarsi questo legame tra loro e il minore, come avviene con l’adozione legittimante, ma bisogna conservare quel rapporto.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, la madre di una bimba che era stata data in affido, sebbene la stessa avesse ammesso di non “essere in grado di fornirle la cura e assistenza necessaria, riconoscendo l’affidamento etero-familiare come un’opportunità per la stessa”, aveva manifestato la volontà “di avere rapporti saltuari ma continui” con la bimba e concretizzato tale volontà partecipando agli incontri predisposti dai servizi sociali, opponendosi da subito all’adozione legittimante e richiedendo invece, l’adozione mite .
Pronunciata l’adozione legittimante in primo grado, confermata in secondo grado, proposto ricorso in Cassazione, la Corte ha ritenuto, come tra l’altro era desumibile dal quadro probatorio, che nel caso di specie, la madre volesse mantenere i rapporti con la propria bimba, nel tutelare il diritto prioritario della minore a mantenere il legame con la famiglia d’origine, ha ribadito come l’adozione legittimante debba essere considerata l’extrema ratio, dovendosi fare ricorso all’adozione mite per “non recidere del tutto il rapporto tra minore e genitori biologici.”.
Riflessione
Tante volte, anzi direi troppe volte, i figli vengono “strappati” ai genitori biologici perchè considerati inidonei a svolgere tale ruolo, il più delle volte, per delle “inidoneità” che poi, come il caso Zhou, la madre cinese che si era vista togliere il figlio poiché affetta da un deficit intellettivo postumo di un’ischemia al parto, lo aveva affidato ai vicini per andare al lavoro e pertanto inidonea a causa della sua patologia e per tale affidamento, di svolgere il suo ruolo di madre. Italia condannata dalla Cedu, anziché permettere alla famiglia d’origine e al minore, di poter mantenere questo legame, lo recide ricorrendo all’adozione legittimante, quando esiste l’”adozione mite” in cui, sebbene ricorrano spiacevoli situazioni (quali tossicodipendenza, prostituzione ecc.) e non trattasi certamente di ambiente idoneo per un bimbo, allo stesso, deve essere riconosciuto il diritto a mantenere il rapporto con la famiglia d’origine, poiché tali situazioni possono mutare, e se non si permette di mantenere tale rapporto, recidendolo per sempre, si viola il diritto prioritario del minore a mantenere questo legame e a non reciderlo, se non proprio quando ci sia un totale disinteresse della famiglia, o la stessa possa arrecare pregiudizio al piccolo (violenze e/o soprusi). Dunque il bimbo viene adottato, ma non deve perdere il rapporto con la famiglia d’origine, bisogna, se possibile, recuperare quel rapporto.
Il ricorso alle adozioni legittimanti, è molto e frequentemente utilizzato nel nostro Paese, si recide quel legame, e prima che finisca tutto il procedimento, il più delle volte ricorrendo alla CEDU, il bimbo è ormai cresciuto, si è affezionato alla nuova famiglia, ma un’altra e la sua stessa vita, sono state per sempre stravolte.

Note
Legge 1983/184;
Corte di Cassazione, ordinanza n. 1476/2021;
Cedu art. 8.