CADUTA DURANTE LA SPESA. DI CHI LA RESPONSABILITA’.

“Il custode va esente da responsabilità solo ove provi il caso fortuito”

Insidie e pericoli possono celarsi tra gli scaffali del supermercato, tante le persone cadute o scivolate durante il tempo dedicato alla spesa, non di rado, nel reparto di frutta e verdura per la presenza di chicchi d’uva, foglie di verdura bagnate in terra ecc..

Esiste e quando responsabilità del supermercato?

L’articolo di riferimento è il 2051 del c.c. rubricato “danno cagionato da cosa in custodia” che sancisce: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Secondo il legislatore dunque, è responsabile colui che ha in custodia le cose che hanno provocato un danno, eccetto che provi il caso fortuito.

Cos’ è la custodia?

Un giudice del Tribunale di Perugia, chiamato a pronunciarsi proprio sulla richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla caduta al supermercato di un signore nel reparto di frutta e verdura, ha precisato in sentenza che la custodia “consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, che è evidentemente qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia. Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa e custodi sono anzitutto i proprietari, ma anche conduttori, depositari, comodatari e usufruttuari.”

Per sussistere responsabilità però, deve esserci il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, cioè il danno, deve essere prodotto/derivato dalla cosa in custodia.

Nel caso in esame, l’evento dannoso si è verificato in un supermercato, il proprietario dello stesso è custode del locale in cui esercita la propria attività commerciale, il sinistro (la scivolata) come emerso durante l’istruttoria orale (deposizione dei testi), seppure era vero che i dipendenti provvedevano a tenere sempre pulito e asciutto il pavimento del reparto di frutta e verdura, è altresì emerso che il malcapitato era scivolato su un chicco d’uva che era lì “spiaccicato” in terra; il danno (scivolata/caduta) si era verificato per la presenza di un chicco d’uva ( nesso causale) all’interno del supermercato (cosa in custodia).

Nel caso in esame, non è stato provato il caso fortuito, e cioè quell’evento imprevedibile e inevitabile che avrebbe fatto venir meno la responsabilità del supermercato.

Nel caso di specie non è stato possibile appurare dalla prova testimoniale resa dai dipendenti, che il pavimento fosse stato pulito poco prima del verificarsi della caduta così da ricondurre la stessa al caso fortuito per lo staccarsi accidentale del chicco d’uva su cui era caduto il malcapitato; le deposizioni rese dai testi sul punto sono apparse contraddittorie, si legge a pag. 5 della sentenza: “la prima ha riferito che il pavimento era stato lavato “poco prima”, “non oltre un quarto d’ora prima del fatto”, mentre il secondo ha riferito che il pavimento “non era stato lavato da poco”.

Il giudice inoltre, ha precisato trattando ogni singolo aspetto, che non è stato nè dedotto, nè tanto meno provato un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. “che consenta di ipotizzare la certa visibilità del chicco d’uva sul pavimento, e dunque, un difetto di diligenza in capo all’attore (danneggiato che ha promosso la causa), che avrebbe potuto accorgersene ed evitare la caduta”.

Non avendo la parte convenuta ( legale rappresentante del supermercato) provato il caso fortuito, emerso invece il nesso causale e cioè la derivazione del danno (sinistro occorso) dalla cosa in custodia (supermercato) sussiste la responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c.

In conclusione, se cadiamo in un supermercato senza alcuna nostra colpa e non è provato il caso fortuito, sussiste responsabilità del supermercato tenuto pertanto al risarcimento dei danni.

NOTE

  • Sentenza del Tribunale di Perugia del 19.10.2015;
  • art. 2051 c.c;
  • art. 1227 c.c.