CAVE CANEM! (TRAD. ATTENTI AL CANE) – QUANDO E’ IL MORSO A COLPIRE L’INTRUSO.

Cartello: ‘Venite a rubare in casa nostra e fate passare al nostro pitbull i momenti più belli della sua vita!’.


Wiet Van Broeckhoven

Quando si dice oltre al danno la beffa: un ladro non solo s’introduce nella privata abitazione, ma addirittura, dopo essere stato azzannato dal cane, chiede giustizia, ebbene si, avete capito bene, non gli riesce il colpo, ma reputa che sia possibile fare soldi in modo legale: chiedere il risarcimento dei danni al proprietario del cane per averlo aggredito durante l’intrusione.

Cosa dice la legge?

La frase richiamata in questo articolo del noto presentatore radiofonico e scrittore belga Wiet Van Broeckhoven per far desistere i ladri dal loro incauto gesto, trova riscontro nella legge: se vieni a rubare in casa mia e il cane trova in te il suo spuntino, non incorro in alcuna responsabilità applicando semplici regole anche di buon senso.

Vediamo di capire il perchè normativamente.

Il proprietario o colui che ha in custodia un animale risponde civilmente e penalmente per i danni e lesioni cagionati a cose, altri animali o persone.

Ma del morso del cane che difende il proprio territorio dal ladro che cerca di introdursi “furtivamente” nella proprietà altrui, è chiamato a rispondere civilmente e/o penalmente il proprietario?.

Ai sensi dell’art. 2052 del c.c rubricato danno cagionato da animali ” Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito “.

La responsabilità del proprietario o di chi lo abbia in custodia viene meno solo se c’è un caso fortuito, vale a dire quell’evento imprevisto o inevitabile: l’intrusione di un ladro nella propria abitazione che ha forzato il cancello o la porta di casa rientra nel caso fortuito consistente nel comportamento negligente o doloso del ladro, per cui il proprietario non sarà tenuto al risarcimento dei danni al ladro.

Non esiste responsabilità civile (risarcimento dei danni), ma quella penale? Il proprietario di un cane può essere passibile di reato?

Per il codice penale affinchè una difesa sia lecita, occorre che sia proporzionata all’offesa, cosa vuol dire?

Il ladro che entri nell’altrui proprietà, può mettere in pericolo non solo i beni, ma anche l’incolumità di colui che vi abita e dei propri congiunti; se nonostante tutti gli accorgimenti adottati con buonsenso dal padrone quali:

  • avvisi raffiguranti la presenza del cane;
  • presenza di una recinzione sicura ecc. Se nonostante questi accorgimenti, il ladro non desiste, e si introduce nella privata proprietà, le sue intenzioni non sono certo delle migliori, e un cane che come ben recita un proverbio “non svegliar il can che dorme” lo azzanna, certamente non può trovare avallo nel chiedere giustizia. Il cane, la cui presenza sia segnalata, azzanna il ladro che scavalca un cancello o una recinzione, sta esercitando il suo diritto di difesa del territorio. E dunque, la difesa in questo caso è lecita. E’ ovvio che se il ladro, mentre cerca di scavalcare il cancello, avvertendo la presenza del cane e il suo ringhiare rabbioso si dà alla fuga, e il padrone apre il cancello affinchè il cane possa raggiungerlo e sbranarlo per dargli una sonora lezione potrebbe, se si riescono a provare i fatti così svolti, essere passibile di reato: la difesa non è proporzionale all’offesa ( il cane ha già messo in fuga il ladro con il suo abbaiare, perchè dunque fargli azzannare il ladro in fuga?).

Il cartello “attenti al cane”, non esclude la responsabilità del proprietario, quel cartello rappresenta un “mero avviso sulla presenza dell’animale”, ma “non esaurisce gli obblighi del proprietario di evitare che l’animale possa recare danni alle persone”.

Come intuibile, un conto è l’aggressione del ladro all’interno della proprietà, altro, al di fuori di essa, oppure l’aggressione di un cane all’interno della stessa se non trattasi di ladro e non si adottino pertanto le opportune cautele, ma questa è un’ altra storia.

In conclusione, molteplici sono le ragioni che spingono l’uomo ad avvalersi dell’operato di un cane, alcuni vogliono “un amico” sincero per compagnia, altri, perchè si fidano solo del cane per proteggere la propria incolumità e quella dei propri congiunti oltre che i propri beni e dunque l’uno si completa con l’altro:

In principio Dio creò l’uomo, ma vedendolo così debole gli donò il cane.”
Alphonse Toussenel

NOTE

  • Articolo 2052 c.c;
  • art. 51 c.p.;
  • art.52 c.p..