CONTENZIONE E DIGNITA’.

Essere liberi non significa solo spezzare le proprie catene. Significa vivere rispettando e valorizzando la libertà degli altri.

Nelson Mandela

Uno dei fenomeni maggiormente lesivi della dignità di una persona è la negazione della propria libertà.

Molti i dispositivi (cinture, imbragature, sponde ai letti, bracciali di immobilizzazione, ecc.) utilizzati per limitare la libertà di movimento di anziani non autosufficienti.

Cosa induce all’adozione di tale misura?

Tante le cause giustificatrici: evitare cadute, limitare un comportamento violento, necessità di effettuare una terapia.

Motivazioni terapeutiche, o uso improprio, inopportuno, e talvolta abuso, di tale mezzo.

Quando furono chiusi i manicomi, abbiamo assistito alle testimonianze di coloro che furono legati in maniera perenne al proprio letto; abbiamo visto raccapriccianti immagini di uomini e donne legati mani e piedi per essere sottoposti a trattamenti medici.

I manicomi sono stati chiusi, e fu proprio la legge Basaglia a restituire dignità ai “matti”, quando forse i matti non erano i curati ma chi credeva di curare.

Nonostante siano decorsi 45 anni dall’emanazione della legge Basaglia, in forma del tutto “legale”, gli anziani vengono legati e privati della libertà di movimento per “necessità”.

Necessità di cosa e per chi? Di cure? Di agevolazione del lavoro per gli operatori sanitari? Di vigilanza?.

Si può legare una persona contro la propria volontà?

Un mezzo eccezionale, perchè è diventato ordinario?

Tante le domande, a noi interessa capire cosa dice la legge e se, e quando, possa parlarsi di pratica illegale, di configurabilità di reato e del riconoscimento o meno dello stato di necessità.

Può certamente sussistere responsabilità penale in caso di contenzione praticata senza il consenso del paziente che vi è sottoposto, e non a tutela della salute.

Diverse le configurazione illecite che potrebbe comportare:

  • violenza privata (art. 610 c.p.);
  • abuso dei mezzi di correzione o disciplina (art. 571 c.p.);
  • maltrattamenti (art. 572 c.p.);
  • sequestro di persona (art. 605 c.p.) ecc.

Ma se il paziente non è in grado di esprimere il consenso (a causa di decadimento cognitivo) e/o la contenzione è necessaria in assenza di altre alternative terapeutiche, nessun illecito è imputabile all’operatore sanitario.

La Raccomandazione n. 13 del 2011 del Ministero della Salute per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie ha chiarito che la contenzione può trovare applicazione senza consenso del paziente “limitatamente ai casi strettamente necessari” e non per sopperire alle carenze organizzative e di personale. La contenzione “non deve essere utilizzata come alternativa all’osservazione diretta, alla presenza di personale preparato e in numero adeguato alle esigenze assistenziali. La scelta deve essere limitata al tempo minimo indispensabile, con le adeguate precauzioni durante l’applicazione, coinvolgendo il paziente stesso, laddove possibile, e dandone informazione tempestiva ai familiari/caregiver. L’intervento di contenzione deve essere puntualmente documentato all’interno della cartella sanitaria”.

Ciò ha trovato rispondenza e concreta applicazione in una struttura triestina in cui non si ricorre a dispositivi contenitivi, dimostrando che possono sussistere delle alternative alla contenzione.

La contenzione, se necessaria, non è penalmente punibile, ciò si verifica ad esempio: se viene attuata per impedire un danno (art. 40 c.p.); per dover adempiere a un dovere (art. 51 c.p.) o per necessità (art. 54 c.p.) o per averla attuata con il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.).

Al di fuori dei casi di necessità, la contenzione, come già indicato nel Regio Decreto del 16/08/1909, n. 615, deve essere abolita : “Nei manicomi debbono essere aboliti o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere usati se non con l’autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell’istituto. Tale autorizzazione deve indicare la natura del mezzo di coercizione. L’autorizzazione indebita dell’uso dei detti mezzi rende passibile coloro che ne sono responsabili di una pena pecuniaria…senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice Penale”.

Lo stesso codice deontologico dell’infermiere in una precedente stesura così sanciva: l’infermiere “si adopera affinché il ricorso alla contenzione fisica e farmacologica sia evento straordinario e motivato, e non metodica abituale assistenza. Considera la contenzione una scelta condivisibile quando vi si configuri l’interesse della persona e inaccettabile quando sia una implicita risposta alla necessità istituzionali”.

Nella stesura attuale, nel ribadire il suo carattere eccezionale così sancisce:

L’Infermiere riconosce che la contenzione non è atto terapeutico. Essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea; può essere attuata dall’equipe o, in caso di urgenza indifferibile, anche dal solo Infermiere se ricorrono i presupposti dello stato di necessità, per tutelare la sicurezza della persona assistita, delle altre persone e degli operatori “.

Conclusione

La contenzione salvo casi eccezionali che ne giustificano l’adozione, se attuata, è un atto di violazione di un diritto fondamentale dell’individuo, può essere praticata solo se strettamente necessaria e in assenza di altre misure alternative; diversamente mortifica, umilia la dignità della persona/paziente, e nessuna terapia coercitiva se non necessaria, può ledere la libertà di movimento della persona.

La persona umana deve essere rispettata qualunque sia la propria condizione, anche sanitaria.

Per l’uomo, essere libero significa essere riconosciuto e trattato come tale da un altro uomo, da tutti gli uomini che lo circondano.
MICHAIL BAKUNIN

NOTE

  • art. 60 Regio Decreto del 16/08/1909, n. 615;
  • violenza privata (art. 610 c.p.);
  • abuso dei mezzi di correzione o disciplina (art. 571 c.p.);
  • maltrattamenti (art. 572 c.p.);
  • sequestro di persona (art. 605 c.p.);
  • Raccomandazione n. 13 del 2011 del Ministero della Salute per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie ;
  • art. 35 codice deontologico dell’infermiere;
  • artt.40,50,51 e 54 c.p.p.