DISABILE

CHI SI PRENDERA’ CURA QUANDO VERRANNO A MANCARE I GENITORI O QUANDO QUESTI, SEPPURE IN VITA NON SIANO IN GRADO DI FORNIRE L’ADEGUATO SOSTEGNO?

“Uno stato può considerarsi tale, se riconosce taluni diritti a chi è stato privato del più grande diritto: vivere in autonomia senza alcuno svantaggio sociale, fisico, morale”.

Quando si convive con una persona con grave disabilità che necessita di assistenza continua, il tarlo di ogni genitore o comunque di ogni parente prossimo è: cosa accadrà quando io non ci sarò più, chi se ne prenderà cura.

Una risposta esiste già nel nostro ordinamento giuridico, il legislatore ha infatti emanato nel 2016 la legge sul “dopo di noi” prevedendo una serie di strumenti pubblici e privati per dare assistenza, cura e protezione alle persone con grave disabilità sia quando i genitori non ci saranno più, sia quando, sebbene in vita, non siano in grado di fornire adeguato sostegno.

Chi è il disabile grave?

Lo stato di gravità del disabile, viene accertato dalle commessioni mediche presso le asl locali, con riferimento a quelle persone che si trovano in condizione di minorazione fisica, psichica o sensoriale non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla vecchiaia la cui minorazione comporta difficoltà di apprendimento, relazione, integrazione lavorativa.

Cosa prevede la legge.

La legge prevede strumenti pubblici e privati volte a soddisfare le necessità e i bisogni del disabile.

Strumenti privati: destinare il patrimonio o un bene, alla cura e assistenza del disabile incentivandone l’utilizzo attraverso sgravi fiscali, essi sono:

  • stipula di polizze assicurative con aumento della detraibilità del premio pagato per polizze aventi ad oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. Dopo l’introduzione di tale legge molte compagnie assicurative hanno istituito polizze in tal senso; si versa un capitale che si rivaluta partecipando ai rendimenti di una gestione separata caratterizzata da uno stile di gestione prudente senza rischio quindi del capitale investito e con corresponsione di questo a favore del beneficiario (disabile grave); il disabile, alla morte dell’assicurato (genitore o comunque parente stretto) potrà dunque contare su una fonte di reddito quando non ci sarà più la persona a prendersi cura di lui;
  • trust Si tratta di uno strumento attraverso il quale un soggetto (disponente) titolare di uno o più beni o diritti li separa dal proprio patrimonio, li trasferisce a un soggetto fiduciario (trustee) affinchè li amministri nell’interesse di un beneficiario o per un determinato fine. Con il trust dunque viene posto un vincolo di destinazione su tali beni cosicchè non possano essere aggrediti dai creditori del disponente, del trustee e del beneficiario, il trustee deve amministarli secondo un programma stabilito e poi deve devolverli al beneficiario. In sintesi, con il trust si crea un vincolo di destinazione sui beni conferiti (immobili, mobili registrati, denaro, investimenti finanziari, crediti, partecipazioni societarie, beni mobili di pregio quali quadri, o altre opere d’arte ecc.) destinati appunto alla cura, assistenza e protezione del disabile grave. La legge sul dopo di noi prevede delle esenzioni e agevolazioni fiscali se il trust viene istituito a favore del disabile grave per le finalità sopra dette.
  • Costituzione di un vincolo di destinazione Si tratta di uno strumento attraverso il quale un determinato bene (ad esempio la casa) viene destinato al perseguimento degli interessi del disabile grave: il vincolo deve essere istituito con atto pubblico (mediante notaio) e trascritto in modo che se il bene viene alienato (venduto) gli acquirenti hanno l’obbligo di rispettare il vincolo e inoltre non potrà essere aggredito dai creditori.

_ Fondi speciali

Mediante contratto (di affidamento fiduciario) un soggetto (affidante o fiduciante) trasferisce a un altro soggetto (affidatario o fiduciario) taluni suoi beni o diritti affinchè questo li gestisca secondo un determinato programma. Tali beni o diritti costituiscono un fondo la cui finalità è sempre la protezione, cura e assistenza del disabile grave.

Per tutti questi istituti analizzati sono previste delle esenzioni e agevolazioni fiscali per ottenere le quali devono avere come unica finalità l’inclusione sociale, cura e assistenza del disabile grave; solo questo soggetto come esclusivo beneficiario, la descrizione specifica dei bisogni e le indicazioni delle attività assistenziali di tale persona e la destinazione esclusiva dei beni alle finalità assistenziali.

STRUMENTI PUBBLICI.

E’ pevista l’istituzione di un fondo di assistenza la cui finalità è di:

  • evitare il ricovero del disabile grave in istituti;
  • incentivare percorsi di domiciliarità in abitazioni che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
  • creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare o comunque ciò che si possa rendere necessario per creare un habitat domestico in cui il disabile possa sentirsi “quasi come in casa propria”;
  • sviluppare programmi che consentano al disabile di raggiungere il più ampio livello di autonomia possibile nella gestione della vita quotidiana.

Note

Legge n. 112/2016