“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo”.
(Sofocle)

Diceva uno dei più grandi poeti dell’Antica Grecia: “l’opera umana più bella è di essere utile al prossimo”.
Se per prossimo intendiamo una persona molto vicina a noi, quali i genitori, coloro che ci hanno donato la vita, sembra scontato che una volta vecchi, i figli si prendano cura di loro e siano pronti a soddisfare ogni esigenza; ma non sempre è così.
Per i più svariati motivi: familiari, di lavoro, varie incombenze, o semplicemente dissapori che si trascinano da anni, o particolarità tra un figlio e l’altro che comporta l’additarsi su chi e come deve occuparsi del proprio genitore, talvolta quello che sembrerebbe scontato, diventa un problema non da poco, generatore di litigi, ansie e non pochi problemi.
La domanda che ognuno si pone quando deve affrontare una questione del genere, è : io da figlio, ho un obbligo morale o è la legge che obbliga a prendersi cura del proprio vecchio?.
Esula da tale contesto rispondere alla prima domanda, pertanto, vediamo cosa dice la legge.
Innanzitutto, bisogna distinguere tra assistenza economica e assistenza a persona incapace per malattia di mente o di corpo, o per vecchiaia.
A) Analizziamo la prima questione.
Versa nella prima condizione, chi si trova in stato di bisogno economico, che non è la mera difficoltà economica o il fatto di non percepire un reddito, ma è il non avere le risorse necessarie per soddisfare le elementari esigenze di vita; come più volte ribadito dalla Cassazione:
“quale presupposto di legittimità, lo stato di bisogno esprime l‘impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche. Esso va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto. ” (Cass. Civ., n. 25248/2013).
In sintesi, versa in stato di bisogno, chi non ha i mezzi sufficienti per provvedere alle necessità primarie (quali vitto, abitazione, vestiario ecc.) e si trova nell’impossibilità o incapacità di porre rimedio a tale situazione. Un’incapacità che nel caso della persona anziana, come ribadito diverse volte dalla Cassazione deve ritenersi implicita, salvo prova contraria.
IL CASO CONCRETO |
Vedova di anni 75, madre di tre figli, percepisce pensione di reversibilità pari a euro 600,00, vive in casa di affitto con canone di euro 200,00, ed è proprietaria insieme ad altri 3 fratelli di un piccolo appartamento che necessita ristrutturazioni che comportano un certo esborso e che pertanto risulta impossibile affittare e non si riesce a vendere, la signora potrebbe avere diritto agli alimenti?.
Valutiamo l’intera situazione economica della stessa.
Patrimonio: piccolo appartamento in comproprietà con altri, ma non redditizio (non si può affittare, necessita di ristrutturazione e non si riesce a vendere);
entrata economica: pensione di euro 600,00, decurtata del canone di locazione di euro 200,00;
per provvedere alle proprie spese quotidiane la signora disporrebbe quindi di euro 400,00 variabili, considerando quei mesi in cui deve pagare bollette varie.
La signora è pensionata, non più in grado di procurarsi un lavoro per aumentare la propria pensione, pertanto, sussiste il diritto della stessa a chiedere gli alimenti.
In caso di mancata assistenza spontanea o disaccordo tra i figli su chi vi dovrà provvedere, si instaurerà un contenzioso, quindi sarà un giudice che una volta valutata la situazione della madre sulla base dei fatti e dei documenti forniti in giudizio, ritenendo sussistere lo stato di bisogno, determinerà le persone obbligate.
Nel nostro caso concreto, essendo la signora vedova, dovranno provvedere i figli.
Si noti bene tutti i figli sono tenuti per legge all’obbligo alimentare, ciascuno in proporzione alle rispettive condizioni economiche, il che può logicamente comportare delle differenze nella determinazione della quota.
DOMANDE |
- Uno dei figli muore, sono obbligati gli eredi? R. No, ai sensi dell’art. 448 c.c. “L’obbligo degli alimenti, cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza”.
- Chi sono per legge le persone obbligate a versare gli alimenti: R. Art. 433 c.c. :
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
- il coniuge ;
- i figli (legittimi o legittimati o naturali) o anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi ( i nipoti);
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (nonni, bisnonni); gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
3) Ma se un figlio è disoccupato? R. Può ugualmente adempiere al suo obbligo ospitando il genitore.
4) Ma se un genitore ha sperperato il proprio patrimonio, trovandosi in età avanzata in stato di bisogno, ha diritto agli alimenti?.
R. Si. “Il diritto agli alimenti sussiste anche se l’alimentando versi in stato di bisogno per propria colpa. La legge prevede solo che gli alimenti siano ridotti in caso di condotta disordinatamente colpevole dell’alimentando.”(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2066 del 26 luglio 1966).
Art. 440 c.c. , 2 comma ” Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato”.
Quindi, non si considera quanto avvenuto prima, nel senso che, se anche un genitore ha sperperato i propri beni, conta il suo stato attuale di bisogno, quindi, un giudice può tenere in considerazione solo la condotta riprovevole del genitore anziano dopo l’assegnazione degli alimenti, quindi è ovvio che si instaurerà nuovo giudizio volto ad accertare e adottare ulteriore decisione in merito a cio’.
N.B. La mancata assistenza al genitore bisognoso, secondo quanto analizzato “ut supra” può comportare, non solo conseguenze civili, ma anche penali. Nel caso in cui al genitore bisognoso vengano fatti mancare volontariamente (dolo) i mezzi di sussistenza, si può essere condannati per il reato di cui all’art 570 c.p. E’ stato chiarito che quando si parla di “mezzi di sussistenza”, si fa riferimento a un concetto più ampio dei soli alimenti e si riferisce ad un genitore che versi in uno stato di bisogno, per cui non possiede il necessario per vivere.
ARTICOLI DI RIFERIMENTO |
– Art 433 c.c. Persone obbligate
– Art 438 c.c. Misura degli alimenti
– Art 440 c.c. Cessazione, riduzione e aumento
– Art 441 c.c.Concorso di obbligati
- Art 443 c.c. Modo di somministrazione degli alimenti
- Art 445 c.c. Decorrenza degli alimenti
- Art 448 c.c. Cessazione per morte dell’obbligato
- Art.570 c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Ma per la seconda questione: assistenza a persona incapace per malattia di mente o di corpo, o per vecchiaia? .
Di prossima uscita l’articolo: Può un figlio non occuparsi del genitore anziano e bisognoso di assistenza? Cosa dice la legge?.