SI PUO’ RICONOSCERE UN FIGLIO INCESTUOSO?

“Le colpe dei genitori non ricadano sui figli”.

La Bibbia, la storia, la mitologia, i giornali e certamente la legge, parlano di incesto, argomento che suscita sempre qualche ritrosia, ma che esiste, e come tale va affrontato.

I libri di storia ci raccontano intere pagine di legami incestuosi, e addirittura nelle casate reali e imperiali, era considerata una pratica incentivata per mantenere pura la linea di sangue; si narra che l’imperatore Caligola avesse avuto rapporti con tutte le sue sorelle e una di queste, Agrippina minore, fu addirittura presa in sposa dallo zio Claudio divenuto imperatore alla morte di Caligola. Il loro legame fu disapprovato dal popolo romano in quanto incestuoso, ma si narra pure che Agrippina ebbe rapporti con il figlio Nerone, che poi la ucciderà.

In Egitto, per salvaguardare la purezza del sangue reale si sposavano tra fratelli, ricordiamo che Cleopatra era sorella del marito Tolomeo.

Nella Bibbia l’incesto è condannato, anche se logicamente siamo propensi a ritenere che essendo Adamo ed Eva i nostri progenitori, i figli si siano tra loro accoppiati per consentire la discendenza. Non riusciamo a dare una spiegazione in merito, in quanto la Bibbia nulla dice, ma d’altronde, è anche un mistero la nascita di Gesù, da Maria Vergine.

Tralasciando il passato, il comprendere e il non comprendere perchè in alcune civiltà era considerata una pratica lecita e in altre assolutamente vietata, a noi interessa conoscere cosa dice la legge oggi.

L’incesto, dal latino “incestus” non casto, è la congiunzione carnale tra soggetti legati tra loro da vincolo di parentela o affinità: suoceri-generi-nuore, fratelli e sorelle, genitori-figli ecc.; i figli nati da tale relazione, sono qualificati “incestuosi”, connotazione dispregiativa che addirittura, prima della legge n. 219 del 2012, ne vietava il riconoscimento, a meno che, al momento del concepimento, uno o entrambi i genitori ne ignorassero il vincolo parentale e sempre dietro autorizzazione del giudice e avuto riguardo all’interesse del figlio.

Chiariamo bene quanto previsto dalla legge: l’art. 251 cc. definisce incestuoso” Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta“.

Secondo la definizione data dal codice, sono dunque figli incestuosi, i figli nati da genitori legati tra loro da vincolo di parentela in linea retta (padre e figlia, madre e figlio, nonno e nipote) o in linea collaterale nel secondo grado (fratello e sorella) o da persone tra cui esiste un vincolo di affinità in linea retta (suocero e nuora,genero-suocera).

Tale categoria di figli prima della riforma del 2012 era detta “dei non riconoscibili e non dichiarabili”: figli cioè che non potevano essere riconosciuti con atto spontaneo del genitore e neppure con una dichiarazione giudiziale, fatta salva abbiamo visto, la buona fede di uno o entrambi i genitori e cioè l’ignorare il vincolo di parentela o la dichiarazione di nullità del matrimonio da cui derivava l’affinità. Bisogna tuttavia precisare che la buona fede poteva essere provata solo dinnanzi a un giudice e pertanto era necessaria l’autorizzazione di quest’ultimo, avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitargli qualsivoglia pregiudizio.

Con la legge del 2012 si è ravvisata la necessità di “non far ricadere sui figli le colpe dei padri“, nel Civilista Milano 2012 si legge: “Li chiamiamo infatti figli incestuosi, come se essi fossero non già vittime, ma responsabili di un comportamento contrario al nostro codice morale, ciò che è con ogni evidenza totalmente e radicalmente ingiusto” pertanto, è ammesso il riconoscimento senza condizioni: a prescindere dalla buona fede e dalla nullità del matrimonio da cui deriva l’affinità.

Oggi la legge consente il riconoscimento del figlio incestuoso previa autorizzazione sempre del giudice che deciderà avuto solo riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio, quindi, i genitori possono essere ben consapevoli del loro legame parentale anche al momento del concepimento: non si ha più riguardo nè al prima, nè al durante e nè al poi, ma solo all’interese del figlio.

Quando ad esempio sarebbe pregiudizievole per il figlio un riconoscimento e pertanto il giudice potrebbe non autorizzarlo? Quando il figlio è frutto di violenza o abuso sessuale per cui, sebbene la donna non voglia interrompere la gravidanza, potrebbe riversare sul figlio un rigetto proprio perchè nato da un rapporto non consenziente o quando, potrebbe generare riprovazione sociale nel contesto di riferimento (ad esempio il parente che approfitta della disabile, la disabilità sicuramente determina maggiore ripugnanza e disapprovazione sociale).

L’incesto può essere punito penalmente?

La legge italiana non punisce penalmente la congiunzione carnale consenziente o comunque la manifestazione di desiderio sessuale tra persone legate da vincolo di parentela, a meno che ne derivi “pubblico scandalo” e cioè una diffusa reazione di sdegno, disgusto turbamento per il fatto incestuoso.

Se il rapporto incestuoso rimane tra “le mura domestiche”, non vi può essere punizione penale.

Vi riporto un caso accaduto a Enna, dove due imputati sono stati assolti dal reato di incesto, poichè nel caso di specie, i giudici non avevano ravvisato il pubblico scandalo; infatti, a seguito di indagini condotte dai carabinieri per altri fatti che vedevano coinvolto uno dei due imputati, il maresciallo era venuto a conoscenza del rapporto incestuoso poichè riferito dalla figlia naturale di uno dei due che era stata ascoltata per altre vicende, è escluso che il pubblico scandalo possa derivare da indagini di polizia come precisato in alcune pronunce della Cassazione, e nel caso di specie, i figli che erano nati dalla relazione incestuosa non era di dominio pubblico, in quanto la paternità dei figli non era stata dichiarata all’ufficiale di stato civile.

Non sussistendo il pubblico scandalo i due sono stati assolti dall’accusa (Tribunale di Enna sent. n. 187/12).

La legge punisce anche la relazione incestuosa cioè il rapporto stabile e continuativo tra parenti.

E si ha aumento di pena se l’incesto è commesso con persona minore degli anni diciotto.

La condanna pronunciata contro il genitore comporta la perdita della responsabilità genitoriale.

L’incesto dunque costituisce la violazione della regola che impone l’asessualità dei rapporti parentali e familiari (salvo che tra coniugi) se consenziente, e ne derivi pubblico scandalo, se vi è violenza, il reato di incesto, potrebbe concorrere con quello di violenza sessuale.

Note:

  • art. 251 c.c.;
  • art. 564 c.p..;
  • legge n. 219 del 2012;
  • sentenza Tribunale di Enna n. 187/12.