GENITORI E FIGLI SUL VACCINO ANTI COVID – 19.

Ci sono due grazie, di cui è priva la maggioranza degli uomini e di cui essi non apprezzano il valore: la salute e il tempo libero.

Maometto

Dover scegliere tra salute o libertà di movimento, prima si avevano entrambe, e forse non si sapevano apprezzare, problema di non poco conto, se tale può chiamarsi una “scelta” dettata dalla convinzione di tutelare la propria salute o piuttosto da quella di riprendersi la propria libertà relazionale.

I giovanissimi sono molto propensi a vaccinarsi per riacquistare quella libertà che è stata fortemente lesa dal “nemico invisibile”, e per avere quel lasciapassare che consente di riconquistare quella “normalità”, e riprendersi quella quotidianità, perse da troppo tempo.

Un giovane sopra i 12 anni, (al di sotto non è obbligatorio il green pass), a cui sia vietato frequentare senza essere in possesso di certificazione verde, parchi divertimento, andare ai concerti o allo stadio, visitare un museo, frequentare una palestra, mangiare una pizza al chiuso, sedersi al tavolino di un bar al chiuso per fare colazione, fa una scelta di salute (diventa impossibile sottoporsi ogni 48 ore al tampone con conseguente esborso di denaro) o di libertà?

In questa sede non possiamo e non riteniamo di entrare nel merito se ciò sia meno o giusto, se prevale davvero il diritto alla salute a quello della libertà, e poi con quali garanzie, o la libertà deve essere tale proprio perchè è senza costrizioni, altrimenti non sarebbe libertà, a noi come sempre interessa conoscere come la legge regolamenta il contrasto tra genitori e minori o anche di un solo genitore, sulla decisione di vaccinarsi.

Il minore di età superiore o inferiore ai 12 anni se capace di discernimento, ha diritto a essere ascoltato:

L’articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991, n. 135, sancisce:

Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità” ; e ancora la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata dall’Italia con la L. n. 77 del 2003, così prevede:

“Capitolo II
Misure procedurali per promuovere l’esercizio dei diritti dei fanciulli

PARTE A
Diritti procedurali di un fanciullo

Art.3 Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure.
Ad un fanciullo che è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinnanzi ad una autorità giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:
a ) ricevere ogni formazione pertinente;
b) essere consultato ed esprimere la sua opinione;
c ) essere informato delle eventuali conseguenze dell’attuazione della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione.

PARTE B
Ruolo delle autorità giudiziarie

Art.6 Processo decisionale
Nelle procedure che interessano un fanciullo, l’autorità giudiziaria, prima di adottare qualsiasi decisione deve:
a. esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell’interesse superiore del fanciullo e se del caso, ottenere informazioni supplementari in particolare da parte di coloro che hanno responsabilità di genitore;
b. quando il fanciullo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, l’autorità giudiziaria:
– si accerta che il fanciullo abbia ricevuto ogni informazione pertinente;
– consulta personalmente il fanciullo, se del caso, e se necessario in privato, direttamente o attraverso altre persone o organi, nella forma che riterrà più appropriata tenendo conto del discernimento del fanciullo, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori dello stesso
;

consente al fanciullo di esprimere la sua opinione;
c) tenere debitamente conto dell’opinione espressa da quest’ultimo.”

L’art. 24 della Costituzione europea rubricato Diritti del bambino della Parte II Titolo II così sancisce:” 1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

E ancora il REGOLAMENTO (UE) 2019/1111 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori così sancisce al punto 39″I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento e i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 dovrebbero, quale principio di base, dare al minore oggetto del procedimento e capace di discernimento, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell’interesse superiore del minore. La possibilità del minore di esprimere liberamente la propria opinione conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, della Carta e alla luce dell’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è importante ai fini dell’applicazione del presente regolamento.”

Il minore dunque, anche a livello internazionale e comunitario, ha diritto a esprimere la propria opinione, e un giudice, deve sicuramente tenerne conto. Se vi è disaccordo tra genitori e figlio, o tra genitori, il giudice deve prendere una decisione nell’esclusivo interesse del minore.

Quando trattasi di minori, i centri vaccinali necessitano dell’autorizzazione di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale per la somministrazione del vaccino, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. n. 219/2017:

“il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità“.

Se si tratta di coniugi separati o divorziati con affidamento condiviso, indipendentemente da chi sia il genitore collocatario, si necessita il consenso di entrambi i genitori, in caso invece di affidamento esclusivo, il consenso compete solo al genitore affidatario in via esclusiva, l’altro genitore però, se ritiene che una decisione sia pregiudizievole per il minore, potrà a sua volta ricorrere al giudice.

Dunque, se non vi è accordo tra genitori, o tra questi e il minore capace di discernimento, bisogna che a dirimere la questione sia un giudice.

Analizziamo un recente caso sul tema.

Un ragazzo quindicenne aveva espresso la propria volontà di vaccinarsi, la madre, dopo aver consultato il pediatra di famiglia, non ostando nulla, sottoposto il modulo per il consenso informato all’ex coniuge che si è rifiutato di firmarlo, ricorre all’Autorità Giudiziaria, che così si è espressa:

a prescindere dall’obbligatorietà o meno del vaccino, il prioritario compito del giudice è quello di valutare la concreta possibilità di un grave pregiudizio per la salute e della diffusione della malattia a livello nazionale. Il covid però, non ha, e purtroppo, una portata nazionale, ma mondiale, e ancora ha aggiunto il giudice:

la comunità scientifica sia nazionale che internazionale, in base a studi continuamente aggiornati è “concorde nel ritenere che i vaccini approvati dalle autorità regolatorie nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia sia i singoli che la collettività ed in particolare i soggetti vulnerabili con un rapporto rischi benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce d’età, comprese quelle più giovani che sono, anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione”.

Nel caso in esame il giudice, valutata l’assenza di controindicazioni per la salute del minore suffragata dalla documentazione del pediatra di famiglia, considerata la volontà del minore di 15 anni di sottoporsi alla vaccinazione, ostando il consenso del padre che non ha tenuto conto di quanto sopra (volontà del minore e assenza di pregiudizi per la salute dello stesso), considerato che la mancata copertura vaccinale possa comportare un serio rischio di contrarre il virus ma anche una limitazione alla vita relazionale del ragazzo, ha autorizzato la somministrazione del vaccino al minore, attribuendo alla madre la sottoscrizione del modulo del consenso informato in assenza del consenso dell’altro genitore.

Arduo dunque il lavoro dei giudici nel prendere una decisione quando non sia prevista l’obbligatorietà del vaccino.

NOTE

  • Articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991, n. 135;
  • art. 3 e 6 Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata dall’Italia con la L. n. 77 del 2003;
  • art. 24 della Costituzione europea rubricato Diritti del bambino della Parte II Titolo II
  • punto 39 REGOLAMENTO (UE) 2019/1111 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori;
  • art. 3 comma 2 della L. n. 219/2017;

Trib. Monza, sez. IV Civile, decr., 22 luglio 2021.