In vacanza tutto è concesso, o quasi tutto.

Libertà è fare quello che si vuole, ma sempre nel rispetto degli altri, della legge e delle istituzioni.

Vacanza e libertà di viverla come meglio si crede.

Si parte con la convinzione di godersi a pieno il sole, il mare, l’ebbrezza di ogni momento e la voglia di essere liberi anche nell’abbigliamento: costume tutto il giorno e in ogni posto.

In verità, non in tutti i posti si può accedere con la tenuta da spiaggia, molti comuni infatti emanano ordinanze a tutela del decoro e della decenza che vietano di recarsi ai supermercati, ristoranti o per le pubbliche vie, in tenuta spiaggesca.

Informatevi se non volete rischiare una sanzione pecuniaria che alleggerisce il portafoglio di denaro destinato anzichè alla vacanza a esborsi per violazioni di ordinanze sul decoro.

Dunque attenzione a girare in costume al di fuori della spiaggia e anche a gironzolare a petto nudo.

E il topless della donna in spiaggia?

Nessuno scandalo, in quanto “è comportamento comunemente accettato ed entrato nel costume sociale” Cassaz .pen. n.3557/2000.

Anche prendere il sole integrale sul terrazzo o nel giardino di casa con o senza piscina all’interno è “comunemente accettato”?

Alcuni in tempo di pandemia non si fidano a fare vacanze fuori dalle propria mura e in tanti si sono attrezzati con piscine per non farsi mancare nulla o quasi, di una vacanza. Per alcuni è anzi la libertà di stare come meglio si crede sfruttando lo spazio senza interferenze altrui, alcuni ritengono che così addirittura si possa avere una tintarella integrale che si può ottenere solo nelle spiagge per nudisti.

In verità attenzione, non è così, essere nella privata abitazione, non vuol dire libertà assoluta anche nel prendersi il sole “in natura”; se il giardino, la terrazza ecc. sono visibili agli sguardi altrui, si rischia di turbare l’altrui decenza sanzionabile con una pena pecuniaria da 5.000,00 a 10.0000 euro.

Si tratti di atti contrari alla pubblica decenza,” la pubblica decenza va commisurata secondo un criterio storico-sociologico al sentimento comune dell’uomo medio e non alla particolare sensibilità di un singolo, la nudità integrale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori della particolare situazione dei campi di nudisti, integra comunque gli estremi del reato di cui all’art. 726 c.p.”, Cass. pen. n. 31407/2006.

Reato ormai depenalizzato, ma che comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui sopra.

Si tratta infatti di luoghi esposti al pubblico in quanto visibili dall’esterno da chiunque; discorso diverso in caso di recinto o altro che impediscono la visibilità dall’esterno, per cui non si incorre in alcun illecito.

Vacanza, sole, libertà, nudità…. quest’ultima, per cui proprio vuole, solo in spiagge per nudisti o nei luoghi della casa non esposti agli sguardi altrui.

La libertà non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell’avere il diritto di fare ciò che dobbiamo.” Papa Giovanni Paolo II

NOTE

  • Cass. Pen. n. 3557/2000;
  • Cass. pen. n. 31407/2006;
  • art. 726 c.p. depenalizzato (d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).