IUS SEPULCHRI E NON SOLO.

Ne hostes quidem sepultura invident
(Neppure i nemici ci negano la sepoltura).

Tacito, Annales.

Il 2 novembre si celebra la commemorazione dei defunti, tradizione vuole di recarsi al cimitero portando fiori, applicando lumini e ceri sulle tombe dei propri cari.

Per alcuni è l’occorrenza per non dimenticare chi si è voluto bene, altri ritengono sia opportuna una giornata loro dedicata per mantenere vivo il ricordo contro ogni proverbio in cui “i morti e gli andati presto son dimenticati” , alcuni si ricordano dei propri cari solo per l’occasione e per l’occhio sociale, altri ancora, ritengono che non esista giorno apposito per il loro ricordo, i ricordi vivono sempre in ognuno di noi; molte le motivazioni, ma tante anche le dispute che ruotano intorno ai defunti, in verità, per loro le pene di questa vita finiscono, ma per i viventi, i problemi restano qui su questa Terra, e sebbene come dice un detto latino “mortui non mordent (trad. i morti non mordono),
i vivi si.

In questi giorni si legge sui giornali di furti delle fioriere nei vari cimiteri, in verità avvengono tutto l’anno, ma si accentuano per l’occasione.

Perchè rubare una fioriera al cimitero? Tanti possono essere i motivi, ma a livello giuridico è un reato, si rischia un processo e una condanna per furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede (art.624-625 n. 7 c.p.), ma altri ancora possono essere i problemi, come il caso che andiamo ad esaminare.

Ne hostes quidem sepultura invident
(Neppure i nemici privano della sepoltura i nemici), c
osì scriveva Tacito nel II sec d.C., tempi lontani, ma ahimè, in alcuni casi attuali, come quello che andiamo a considerare.

Dalla morte, con cui finisce questa umana esistenza, scaturisce un vero e proprio ius sepulchri, una serie di diritti quali quello a essere seppelliti, ad avere il proprio nome apposto sul sepolcro, ad avere l’edificio sepolcrale e i suoi accessori, a scegliere il luogo di sepoltura se espressamente manifestato dal De cuius, o in mancanza, saranno i congiunti più stretti a prendere la decisione.

Per quanto concerne il diritto a essere tumulati in un determinato luogo, la domanda da porsi nel caso in esame è: l’appartenenza a una famiglia, determina o no, il diritto a essere tumulati nel sepolcro di famiglia?

Al figlio di una signora deceduta, è stato impedito seppellire la madre nella tomba di famiglia, costringendolo a darle sepoltura nel cimitero comunale.

Instaurato il contenzioso per chiedere il risarcimento dei danni per l’impedimento e l’aver dovuto affrontare l’esborso di spese per la sepoltura nel cimitero comunale, rigettata la domanda in I e II grado, adita la Cassazione (ordinanza n. 8020/21), chiarisce come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte (S.U. ordinanza n. 17122/18), lo ius sepulchri (il diritto di ottenere la sepoltura nella tomba di famiglia) può avere la sua legittimazione o nel sepolcro ereditario o in quello gentilizio.

Quest’ultimo, in mancanza di specifiche volontà del fondatore, spetta al suo fondatore e a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia, o ai suoi consanguinei più prossimi.

Nel caso in esame, la madre dell’attore, nuora della sorella del fondatore del sepolcro, non ha un rapporto di consanguineità con il fondatore per avere diritto alla sepoltura, poteva ottenere tale diritto solo in caso di trasformazione del sepolcro gentilizio in ereditario fornendo la prova della premorienza di tutti i fratelli della suocera della madre dell’odierno attore alla stessa, prova non fornita.

Così chiarisce la Corte “mentre il diritto al sepolcro iure haereditario è acquistabile secondo le norme del diritto ereditario, la prerogativa sepolcrale originata iure sanguinis rappresenta una prerogativa personale di carattere reale, imprescrittibile e irrinunciabile, non trasmissibile, nè inter vivos, nè mortis causa, che nasce per volontà dell’originario fondatore (o, in mancanza, in ragione del legame di sangue con quello) e si estingue con il decesso del titolare salva la trasformazione del sepolcro, al momento della sopravvivenza dell’ultimo legittimato, da sepolcro gentilizio in sepolcro ereditario” ancora continua la Cassazione lo ius sepulchri di indole gentilizia, “pur non essendo precisato in disposizioni di legge, trova il suo fondamento in un’antica consuetudine conforme al sentimento comune e alle esigenze di culto e di pietà per i defunti e, quando viene esercitato dai prossimi congiunti, realizza allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l’esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località e il punto da essi ritenuti più adatti a manifestare i loro sentimenti di devozione e di culto verso il prossimo parente defunto (Cassaz. n. 1834/75).

Come chiarito anche e definitivamente dalla Suprema Corte S.U. “nel sepolcro ereditario lo ius sepulchri si trasmette nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, come qualsiasi altro diritto, dall’originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre nel sepolcro gentilizio o familiare – tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio – lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall’atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell’ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l’ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa” (v. nn. 7000/12, 1789/07, 12957/00, 5015/90 e 519/86).

In sintesi, per i giudici, alla madre dell’attore non può essere riconosciuto il diritto a essere seppellita nella tomba di famiglia, stante che il diritto della sorella del fondatore e la di lei suocera, si era estinto con la sua morte, non essendo stata fornita la prova della premorienza degli altri fratelli alla stessa, con conseguente trasformazione del sepolcro gentilizio in ereditario, non avendo dunque legame di consanguineità con il fondatore, non può essere seppellita nella tomba di famiglia in senso stretto intesa.

Conclusioni: Si pensa che con il defunto si seppelliscano i suoi problemi, in verità, si trasmettono ai vivi che devono porvi rimedio.

La morte di un uomo è meno affar suo che di chi gli sopravvive.

Thomas Mann

NOTE

  • Art.624-625 n. 7 c.p.;
  • Cassaz. ordinanza n. 8020/21;
  • S.U. Cassaz. ordinanza n. 17122/18.