“I vicini devono fare come le tegole del tetto, a darsi l’acqua l’un l’altro”. (Giovanni Verga).

Uno dei più grandi scrittori siciliani così scriveva: “i vicini devono fare come le tegole del tetto, a darsi l’acqua l’un l’altro”.
Chi vive in condominio leggendo questa frase desolato dirà: a me piacerebbe vivere in pace e armonia, ma è impossibile, come si riesce a mettere tutti d’accordo?.
L’uomo per natura è un animale sociale, necessita stare con gli altri, ma talune volte la convivenza diventa difficile e bisogna saper sopravvivere.
Chi acquista un appartamento in condominio è ben consapevole dell’esistenza di altre persone, e pertanto non può pensare alla propria individualità, bisogna saper rispettare le altrui esigenze se vogliamo che la nostra vita non si trasformi in un incubo costellato da continui e futili litigi; dobbiamo imparare le regole di “civile convivenza”.
Per il condomino, non è sufficiente il buonsenso per dipanare le liti, serve, ma bisogna anche osservare il regolamento condominiale che regola la gestione di un condominio, quindi i comportamenti da tenere, partecipare attivamente alle assemblee e concorrere alla formazione della volontà condominiale, e soprattutto informarsi: se conosco i miei diritti li faccio rispettare, ma rispettando anche quelli degli altri.
Una delle questioni che genera frequentemente liti tra condomini riguarda l’utilizzo improprio delle parti comuni.
Il codice civile all’art. 1117 contiene un’elencazione esemplificativa delle cose comuni facendovi rientrare tetti, scale, portoni d’ingresso, cortili, facciate, portineria, ascensori, ecc.
Per parti comuni s’intendono, come l’espressione stessa ci suggerisce, quelle cose che appartengono a tutti e di cui tutti hanno il diritto di poterne usufruire. Io condomino, sono proprietario esclusivo del mio appartamento e sono proprietario insieme a tutti gli altri delle parti comuni, quindi posso goderne io, ma devo consentirne il godimento a tutti gli altri.
Il legislatore è stato molto chiaro nell’affermare che ogni condomino può servirsi delle parti comuni purchè consenta anche agli altri di servirsene, non ne modifichi la destinazione, e contribuisca alle spese.
Facciamo chiarezza.
Spesso il giardino viene utilizzato come parcheggio, oppure viene recintato o occupato da cose, impedendone così l’utilizzo agli altri.
Si tratta di comportamenti che violano quanto sancito dal legislatore e cioè un giardino non può diventare un parcheggio si sta di fatto modificando la sua destinazione d’uso (risulta dal regolamento condominiale o dalla consuetudine) e un condomino non può recintarlo o farne il deposito di proprie cose poichè ne sta impedendo agli altri il godimento.
Per poter recintare o occupare il giardino con cose proprie, bisogna dimostrare di averne l’esclusiva proprietà o l’uso esclusivo e ciò può derivare dal rogito o dal regolamento condominiale, diversamente, appartiene a tutti e tutti devono poterlo utilizzare.
In sintesi:
Per evitare controversie, bisogna conoscere quanto previsto dal regolamento condominiale, con la precisazione che si possano introdurre limiti e divieti e nuove funzioni in assemblea, e in mancanza di regolamentazione, potrà essere usato da ogni condomino, purchè ne consenta l’utilizzo agli altri.
Riferimenti normativi:
- Art. 1102 c.c;
- art. 1117 c.c.;
- art. 1139 c.c..