” Tutta la crescita dipende dall’attività. Non c’è sviluppo fisico o mentale senza sforzo, e lo sforzo significa lavoro”.
(Calvin Coolidge)

La vita è il dono più prezioso, ma quando la salute vacilla o non si è in grado di poter compiere i semplici gesti quotidiani, necessitiamo di qualcun altro. In verità, tutti noi, non essendo dei tuttofare, abbiamo sempre bisogno dell’altro, in cose che non siamo in grado di fare, o non abbiamo il tempo per farle.
Il mestiere più difficile, è sapersi prendere cura degli altri, e delle cose degli altri, saperlo fare bene, è un gran biglietto da visita.
Uno dei lavori più difficili, di grande fatica e impegnativi, è sicuramente quello del lavoratore domestico.
Ma chi è il lavoratore domestico?
Ai sensi della legge 02.04.1958, n. 339, i lavoratori domestici sono coloro che prestano la propria attività lavorativa per le necessità e il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro, sia con qualifica specifica, sia con mansioni generiche, vi rientrano: colf, bambinaie, autisti, cuochi, ecc.
Diverse possono essere le modalità di svolgimento del lavoro domestico:
– a servizio intero: se il lavoratore usufruisce oltre che della retribuzione anche del vitto e dell’alloggio;
- a mezzo servizio: se il lavoratore presta servizio presso la stessa famiglia per 4 ore al giorno o per 24 ore settimanali;
- ad ore: se il lavoratore presta servizio solo per alcuni giorni alla settimana e con un orario inferiore alle 24 ore settimanali.
Prima di formalizzare l’assunzione, il lavoratore deve reperire tutta una serie di documenti, reperiti i quali, si concordano con il datore di lavoro le condizioni per stipulare il contratto in forma scritta, e a seguito di ciò, il datore di lavoro deve comunicare all’inps entro le 24 ore del giorno precedente a quello dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, la comunicazione di assunzione; comunicazione obbligatoria anche per il periodo di prova e anche se il lavoro è saltuario o discontinuo, non è invece obbligatoria in caso di prestazioni di lavoro di tipo occasionale.
Ogni giorno di ritardo nella comunicazione comporta pesanti sanzioni (L. 248/2006).
Iscritto il lavoratore domestico, l’inps apre una posizione assicurativa e invia al datore di lavoro gli avvisi per il pagamento dei contributi dovuti; contributi, che se versati regolarmente, consentono al datore di lavoro di usufruire delle agevolazioni fiscali, e al lavoratore, di accedere a una serie di prestazioni assicurative e pensionistiche (esempio: assegno per il nucleo familiare, indennità di maternità, indennità di disoccupazione, assegno di invalidità, pensione di inabilità. di anzianità ecc.).
Si ricordi che anche ogni variazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata all’inps entro 5 giorni dal verificarsi dall’evento, può trattarsi di una:
- variazione anagrafica (es. residenza del datore o del lavoratore);
- variazione del luogo di lavoro;
- variazione contrattuale (orario di lavoro, retribuzione);
- trasformazione del rapporto di lavoro;
- cessazione del rapporto di lavoro.
Alcune forme contrattuali attinenti il lavoro domestico
1) Rapporti di lavoro a carattere occasionale
In caso di rapporto di lavoro di tipo occasionale, contribuzione e retribuzione vengono pagati mediante l’utilizzo del libretto di famiglia; un libretto nominativo composto da titoli di pagamento il cui valore è di 10,00 euro, importo finalizzato a compensare un’ora di lavoro; di cui solo 8,00 euro costituiscono il compenso, la restante somma viene ripartita tra contribuzione e assicurazione inail e le spese di gestione del libretto.
Per l’utilizzo del libretto sono previsti dei vincoli:
- datore di lavoro e lavoratore non possono superare i 5.000,00 euro nell’anno solare e quindi ogni utilizzatore può utilizzare il libretto per un massimo di 5.000,00 euro (per più lavoratori), ogni lavoratore, può incassare al massimo 5.000,00 euro (con riferimento alla totalità dei datori di lavoro); se trattasi di prestazioni rese in favore del medesimo datore a compensi di importo non superiore a 2.500,00 euro;
- le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il libretto sono tassativamente indicate dalla legge (piccoli lavori domestici, inclusi giardinaggio, lavori di pulizia e manutenzione; assistenza ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare).
2 Agenzie per il lavoro interinale
Si tratta di agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro ad assumere direttamente il lavoratore domestico, che quindi stipula un contratto di somministrazione con l’agenzia che si occupa di selezione, ricerca del personale da inviare poi alle famiglie richiedenti, dunque sarà l’agenzia a provvedere alla gestione amministrativa di tutte le pratiche. La famiglia richiedente verserà il costo completo del lavoratore all’agenzia (stipendio, contributi ecc.), l’agenzia si occuperà di ogni adempimento burocratico, emetterà fattura nei confronti della famiglia; fatture fiscalmente detraibili in presenza di determinati requisiti previsti dalla legge (per l’anno 2020: deve trattasi di addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti e avere un reddito complessivo non superiore a euro 40,000). A consuntivo dell’anno, l’agenzia provvederà alla certificazione dei contributi versati al lavoratore al fine di permettere alla famiglia la deduzione fiscale prevista; ai fini della deduzione non è richiesto come per la detrazione, che il lavoratore sia assunto per finalità specifiche.
Ovviamente la famiglia richiedente corrisponderà all’agenzia interinale oltre al costo del lavoratore, anche la commissione alla stessa dovuta per il servizio svolto.
E i lavoratori alla pari?
Si tratta di soggetti che aiutano le famiglie ospitanti nella cura di bambini e nello svolgimento di faccende domestiche in cambio di vitto, alloggio e una piccola retribuzione. Si tratta di progetti di scambio culturale.
Il contratto alla pari deve essere stipulato in forma scritta, menzionando espressamente la legge 304/1973, che prevede l’esonero dall’obbligo contributivo per le famiglie che in cambio di piccole prestazioni lavorative, ospitino giovani stranieri, di età compresa tra i 17 e i 30 anni, soggiornanti per motivi di studio o culturali nel Paese.
Da sapere
L’8.09.2020 è stato rinnovato il contratto collettivo del settore in vigore il 1 di ottobre fino al 31.12.2022, queste le novità principali:
- non più colf, badanti e baby sitter, ma tutti sotto un’unica denominazione “assistenti familiari” inquadrati in quattro diversi livelli a seconda delle competenze e delle mansioni;
- aumento di stipendio mensile e indennità per il prestatore d’opera che assiste i bambini sino ai 6 anni e per chi è al servzio di due anziani non autosufficienti;
- riconoscimento di un’idennità mensile per chi è in possesso della certificazione di qualità (attestato che certifica il possesso di determinate competenze nello svolgimento del lavoro);
- l’introduzione di una nuova figura “assistente educatore formato” che si dovrà occupare di accudire persone, anche bambini, affetti da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali; – viene aumentato il monte ore di permessi retribuiti per seguire corsi di formazione;
- riconosciuto il congedo per le donne vittime di violenza.
NOTE
- Legge 2.04.1958 n.339;
- legge n. 248/2006;
- legge 304/73;
- Rinnovo ccnl in data 08.09.2020.