LE SCELTE DEI GENITORI RICADONO SUI FIGLI.

“I figli iniziano amando i loro genitori, in seguito li giudicano. Raramente, se non mai, li perdonano.”(Oscar Wilde)

I coniugi devono concordare tra loro la residenza e le scelte fondamentali della vita familiare principalmente per ciò che concerne i figli.

Spesso accade però che i coniugi siano in disaccordo anche per la scelta del nome da attribuire al figlio, perchè ad esempio da generazioni si impone il nome del nonno oppure non c’è accordo sul credo religioso, uno vuole battezzare e l’altro no; anche l’alimentazione può essere oggetto di discussione tra i coniugi (se Ti incuriosisce, Ti invito a leggere il mio articolo sul punto).

Cosa si può fare in tali casi? Affrontiamoli, soffermarci su quello che sarà il segno distintivo dell’identità personale del bambino: il nome.

La prima cosa da sapere è se i genitori debbano rispettare delle regole nella scelta del nome da dare al proprio piccolo.

Si attribuisce al bambino un nome per svariate ragioni: si è devoti a un Santo, si impazzisce per un cantante, si vuole mostrare affetto verso qualcuno, o perchè ha un significato particolare, o in onore di un personaggio storico o mitologico, o di un calciatore (ricordate a Napoli quanti Diego Armando), i motivi possono essere tanti e i più svariati.

Come in tutte le cose, ci vuole buon senso, ricordando che il nome accompagnerà nostro figlio per il resto della propria vita, ai sensi dell’art 6 del c.c. infatti, “non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”.

Le cose sono molto cambiate rispetto al passato, e l’ufficiale di stato civile accetta nomi originali o di fantasia o nomi relativi a città o continenti, ma tale libertà, nonostante il cambiamento dei tempi, non è totale, esistono dei limiti previsti dalla legge.

Vediamo quali sono:

  • Al bambino non può essere dato il nome del padre vivente, onde evitare che si generi confusione tra le varie identità; (neppure seguito come in America da junior o jr), ammesso invece, il raddoppio del nome e cioè, se ad es. il padre si chiama Tancredi, il figlio potrà chiamarsi Angelo Tancredi;
  • della sorella o del fratello viventi, per evitare problemi di omonimia a livello burocratico, quindi se già ho un figlio di nome Tommaso, non potrò mettere lo stesso nome al nuovo nato;
  • non si possono dare nomi femminili ai maschi e viceversa (con esclusione del nome Andrea ormai considerato unisex); è possibile invece dare a un bambino come secondo nome “Maria”;
  • non si può dare per nome un cognome;
  • ma principlamente non si possono attribuire a un bambino nomi ridicoli e/o vergognosi.

Ricordiamoci sempre, che è bello essere originali ma non ridicoli, ma soprattutto, rammentiamo che non siamo noi ad avere quel nome, ma un bambino che non può scegliere e si trova a “subire”.

Qualora l’ufficiale di stato civile ritenga il nome ridicolo, offensivo o comunque illegittimo, lo deve rendere noto al genitore, e se questo persiste nella propria decisione, non può rifiutare la registrazione, forma l’atto di nascita e con immediatezza provvede a segnalarlo al Procuratore della Repubblica del luogo di nascita del bambino che a sua volta, se ritiene legittimo quanto manifestato dall’ufficiale dello stato civile, chiede al Tribunale la rettifica.

CASI CONCRETI

Riportiamo due casi che hanno fatto discutere:

  1. La scelta dei genitori sul nome del figlio non condivisa e pertanto rettificata;
  2. La scelta dei genitori sul nome del figlio accolta.

A) Il primo caso riguarda una coppia di genitori che hanno deciso di chiamare il proprio figlio “Venerdì”, per cui a seguito della segnalazione del Comune al Procuratore, lo stesso chiedeva al Tribunale che fosse rettificato non volendo i genitori modificarlo.

Il Tribunale accoglieva l’istanza considerando illegittimo il nome del bambino scelto dai propri genitori e lo rettificava in Gregorio, nome del santo del giorno in cui è nato (3 settembre); i genitori non accogliendo la decisione, proponevano reclamo presso la Corte d’Appello che tuttavia confermava la decisione di I grado, proposto ricorso in Cassazione lo dichiarava inammissibile per un vizio procedurale e pertanto, i genitori hanno dovuto accettare il nome imposto dal Tribunale e cioè Gregorio al posto di Venerdi’.

In primo grado i giudici “rilevavano che il nome imposto dai genitori al figlio evocava il personaggio romanzesco creato dallo scrittore Daniel Defoe nell’opera di Robinson Crusoe, una figura umana caratterizzata dalla sudditanza e dalla inferiorità che non raggiungerebbe mai lo stato dell’uomo civilizzato”. Pertanto, un possibile disagio per il bambino oggi e l’adulto domani, presumibile oggetto di scherno e ironia con grave nocumento alla persona. In secondo grado, la Corte rinveniva in tale nome un senso di ridicolo oltre che connotazioni di tristezza e penitenza o, ” nella visione popolare, di connotazioni sfortunate o negative”.

B) Il secondo caso riguarda il nome Andrea, che può essere attribuito a entrambi i sessi.

La Cassazione con una sentenza del 2012 ha finalmente posto fine a tale diatriba: Andrea al femminile si o no, con la seguente decisione:

Il nome Andrea “non può definirsi nè ridicolo nè vergognoso se attribuito ad una persona di sesso femminile, nè potenzialmente produttivo di un’ambiguità nel riconoscimento del genere della persona cui sia stato imposto, non essendo più riconducibile, in un contesto culturale ormai non più rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile“( Cass. Civile Sentenza n. 20385/2012).

CONCLUSIONI

Non è sempre facile capire quando un nome possa essere vietato dalla legge perchè ridicolo, e ci poniamo alcune lecite domande quali: perchè Marrone no, e Bianca o Viola o Blu si, oppure il caso che abbiamo analizzato sopra, Venerdì no, ma Domenica si.

In effetti la legge non fa un’elencazione di nomi vietati, di alcune cose vi è certezza, come riportato all’inizio di questo articolo (no al nome del padre vivente, solo come secondo nome, no a un nome che in verità è un cognome ecc.) ma quando un nome è ridicolo?

Non esiste una risposta definitiva, l’unica cosa che come genitori possiamo sforzarci di fare è quella di contemperare e trovare un giusto equilibrio tra le nostre preferenze o originalità e la consapevolezza di rispettare il diritto fondamentale e la dignità di un bimbo ad avere un nome che gli viene imposto e che segnerà il suo sviluppo e il rapporto relazionale con gli altri.

“La sfera della vita privata dei genitori incontra il limite della tutela della dignità del minore”.

Poi è ovvio che se l’ufficiale di stato civile accetti “una particolare nostra originalità” o il Pubblico Ministero accetti la scelta dei genitori, non si pone alcun problema per noi che abbiamo soddisfatto il nostro desiderio, ma sempre con la martellante domanda, ma il mio bimbo accetterà o capirà?.

Questi erano casi dove comunque i genitori erano d’accordo tra loro, ma se non lo sono?

Ad esempio, non voglio mettere a mio figlio il nome di mio suocero che si tramanda da generazioni con disappunto del mio coniuge, oppure, io voglio mettere il nome di mio padre in suo ricordo poichè deceduto, ma mio marito si oppone non volendo rievocare il morto, allora cosa fare?

Quando i coniugi non riescono a trovare un accordo per ciò che concerne i figli, può essere il nome o il credo religioso ( io voglio battezzare, mio marito no) o altre questioni, uno dei due coniugi può chiedere l’intervento del giudice, il quale tenta di raggiungere un accordo, ove non sia possibile, subordinatamente al fatto che entrambi i coniugi gli conferiscano autorizzazione in tal senso, adotterà la soluzione che riterrà più adeguata.

In extrema ratio, se queste vie non sono percorribili, l’unica soluzione che rimane è quella della separazione.

Riferimenti:

  • Art. 6 c.c.;
  • artt. 34 e 35 DPR 396/2000 e succ. mod.
  • Cass. Civile sent.n . 25452/2008;
  • Cass. Civile sent. n. 20385/2012.