Le vacanze sbiadiscono in fretta. I ricordi che lasciano vengono cancellati dalle piccole beghe quotidiane.
Erma Bombeck
Tempo di vacanze: mare, montagna, lago, qualunque posto, ma in compagnia dei propri figli.
Molti genitori aspettano con ansia il periodo estivo per poter trascorrere le vacanze con il proprio figlio.
La regola prevalente nelle decisioni giudiziarie in caso di separazione è che le ferie per almeno 15 giorni, siano da trascorrere in modo continuativo o frazionati con il genitore non collocatario.
Un periodo molto importante per genitore e figlio, per ritrovarsi, vivere la quotidianità, confrontarsi e a volte, chiarirsi.
Alcuni approfittano di un periodo così lungo per realizzare il sogno del proprio figlio di andare all’estero, pertanto è importante nel provvedimento di separazione non trascurare l’assenso reciproco dei genitori al rilascio del passaporto.
Un genitore potrebbe non dare il consenso semplicemente per dispetto, oppure perchè effettivamente sussistono valide ragioni.
Se il genitore non presta l’assenso al rilascio senza valide ragioni, l’altro coniuge può rivolgersi al giudice tutelare per farsi autorizzare al rilascio; discorso diverso se invece sussistono valide ragioni, ad esempio il pericolo di un non ritorno del figlio o trattasi di un posto particolarmente rischioso per l’alta percentuale di criminalità.
Quando il genitore inizia la propria vacanza con il figlio, deve comunicare all’altro il luogo con l’indirizzo preciso del posto di villeggiatura; in caso contrario l’altro genitore può agire giudizialmente e chiedere l’intervento del giudice che adotterà le giuste misure.
Una volta stabilite le visite e le vacanze con provvedimento giudiziario, non si può impedire al genitore non collocatario di trascorrere le vacanze con il proprio figlio, si rischia infatti di commettere il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.).
Ricordiamoci che le spese per le vacanze devono essere sostenute dal genitore con cui il figlio le trascorre, che non lo esonerano dall’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che non può neppure decurtare dell’esborso sostenuto per la vacanza. La Cassazione, sentenza n. 18869/2014,
ha motivato il rigetto della domanda di riduzione dell’assegno per il periodo estivo, in cui le ragazze soggiornavano presso di il padre, facendo riferimento al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento (v., in tal senso, Cass., sent. n. 12308 del 2007, n. 566 del 2001).
Alle volte, per beghe inutili tra genitori separati, per livori, dispetti tra loro, non si rendono conto di danneggiare il proprio figlio riversando sullo stesso i loro dissapori e malumori.
Una separazione può certamente essere conflittuale, ma questa conflittualità non deve essere pagata a caro prezzo dal minore a causa di genitori che alla fine sono irrispettosi della serenità del proprio figlio che diventa ” un mezzo” per infastidire l’altro coniuge, impedendo al minore di vivere un rapporto sano, equilibrato e paritario con entrambi i genitori.
Le vacanze sono iniziate, fatele trascorrere al figlio rispettando la legge, ma principalmente rispettando il suo diritto a un sereno rapporto in tutti i sensi, anche nel trascorrere spensierate vacanze, senza le beghe e baruffe legali dei propri genitori durante questo periodo. Come si prende una pausa dal lavoro, prendetevi una pausa dalle vostre inutili e futili beghe.
“Non c’è che una stagione: l’estate. Tanto bella che le altre le girano attorno. L’autunno la ricorda, l’inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.” Ennio Flaiano
NOTE
- Cass. n. 18869/2014;
- Cass. n. 12308 del 2007, e n. 566 del 2001);
- art. 388 c.p..