“Il denaro risolve i problemi, in mancanza, un prezioso o altro bene di valore, mobile o immobile, puo’ evitarli”.


Si sa, i tempi sono duri per tutti, e il denaro non basta mai. Si risparmia su tutto, ma i debiti ci sono, e bisogna onorarli.
Cosa fare se ci troviamo in difficoltà economica per saldare il nostro debito?
DAZIONE IN PAGAMENTO |
Il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta solo se il creditore è d’accordo.
Il principio giuridico di base è che il creditore abbia diritto alla prestazione originaria (art.1176 c.c), ma può concedere al debitore di onorare il proprio debito eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta; solo a seguito dell’effettiva esecuzione della prestazione, il debitore avrà onorato il proprio debito, e pertanto l’obbligazione si è estinta.
Il codice civile all’art. 1197, parla di prestazione in luogo dell’adempimento, ciò, a significare che il debito possa essere onorato non solo, con la consegna di oggetto diverso da quello dovuto, (es. Tizio ha contratto debito con Caio di euro 100,00, non disponendo della somma, cede al creditore che vi abbia acconsentito, un bene mobile o immobile di pari, o anche di valore superiore), ma anche ad esempio svolgendo un’attività (es. Tizio ha contratto debito con Caio di euro 100,00, impossibilitato a corrispondere la cifra, essendo un imbianchino, gli pittura l’immobile ).
Affinchè il debitore possa onorare il proprio debito ed essere liberato dalla propria obbligazione, è necessario il consenso del creditore, che potrebbe non avere interesse a una prestazione diversa da quella che costituisce il debito stesso (nell’esempio di prima, il creditore, ha già ad esempio pitturato la propria casa e quindi, logicamente non presta il consenso) .
Il debitore, dunque, senza il consenso del creditore, non può ritenersi liberato, neppure se propone un oggetto diverso, ma di valore superiore rispetto alla dovuta prestazione originaria.
Il debitore può anche onorare il proprio debito cedendo un credito (Tizio debitore di Caio, vanta un credito nei confronti di Sempronio, e cede tale credito a Caio) quindi, invece di un bene, viene ceduto un credito che il debitore vanta nei confronti di un terzo, anche qui, la necessaria condizione è che il creditore vi acconsenti; il debitore potrà ritenersi liberato, solo quando il creditore avrà effettivamente riscosso il credito, quindi, quando tutto andrà a buon fine.
In sintesi, la datio in solutum o dazione in pagamento o prestazione in luogo dell’adempimento, è un modo di estinzione dell’obbligazione che permette al debitore, sempre con il consenso del creditore, di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta, o di cedere un credito producendo effetto solutorio, solo nel momento in cui la prestazione venga effettivamente eseguita o il credito effettivamente riscosso.
Può accadere dunque che il debitore, per estinguere il proprio debito consistente in diverse migliaia di euro, può con il consenso del creditore, ad esempio cedere un bene immobile, cioè una casa, ovviamente si andrà dinnanzi a un notaio che dovrà accertare che non si tratti di patto commissorio, vale a dire quell’accordo con cui le parti stabiliscono che in caso di inadempimento ( il debitore non onora il proprio debito nella data stabilita) la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno a garanzia del credito diventi di proprietà del creditore. Il patto commissorio è vietato dalla legge italiana, proprio per evitare che il creditore possa avvantaggiarsi in maniera ingiustificata sul debitore; il debitore non adempie entro una certa data, a partire da tale data, si determina il diretto trasferimento del bene in capo al creditore comportandogli magari un indebito vantaggio, se il bene risulta essere superiore al debito. Per capirci, il creditore, in caso di inadempimento, potrà sottoporre a vendita forzosa un bene immobile del debitore, ma dovrà corrispondere a quest’ultimo la differenza tra il credito e la somma superiore al debito, ricavata dalla vendita. Oppure, si potrebbe nell’accordo, prevedere una clausola di giusta stima (patto marciano) con cui, in caso di inadempimento ( il debitore non onora entro una certa data il suo debito), prima che si abbia il diretto trasferimento in capo al creditore lo si fa stimare da un soggetto terzo, una volta stimato il bene, se superiore al debito, il creditore acquisirà la proprietà, ma dovrà versare al debitore la differenza tra il credito e il valore stimato. In sintesi, il legislatore vuole evitare che il creditore possa avvantaggiarsi su una situazione di svantaggio del debitore, arrichendosi in maniera ingiustificata. Una volta che il notaio abbia accertato che non si tratti di patto commissorio, si stipula una compravendita, con la differenza che il prezzo non viene pagato al venditore (debitore) dall’acquirente (creditore), quest’ultimo, infatti, dichiara che il trasferimento annulla il debito.
Riferimenti normativi:
- Art. 1176 c.c;
- art. 1197 c.c.;
- art. 1198 c.c..