
Ormai la maggior parte delle persone hanno un tatuaggio o un piercing, ognuno per i più svariati motivi: essere alla moda, provare, estetica, ricordare un particolare momento ecc.
Tanto volte abbiamo sentito ai telegiornali o letto sui giornali i rischi anche gravi legati a tali pratiche, con la raccomandazione di rivolgersi a esperti del settore e non a improvvisati solo per risparmiare qualche spicciolo che può costarci davvero caro.
Il piercing (forare una parte del corpo per introdurre un oggetto di vario materiale) viene effettuato su parti anche abbastanza sensibili del nostro corpo quali lingua, ombelico e persino genitali o più diffusamente sul naso o facendo ulteriori buchi all’orecchio.
Importante è dunque l’osservanza di norme igienico/sanitarie prima, durante e dopo l’esecuzione del piercing; il Ministero della Salute ha dettato le linee guida per l’esecuzione di tale procedura (circolare n.2.9/156 del 1998), chiarendo di osservare scrupolosamente la disinfezione e la sterilizzazione dell’ambiente e degli strumenti, l’eliminazione dei materiali monouso e l’accertamento dell’operatore dell’integrità della cute, non dovendosi procedere in caso di lesioni, micosi, ustioni e ciò al fine di evitare infezioni anche gravi qualora non si osservino scrupolosamente tali misure igieniche e di prevenzione indispensabili.
Inoltre, chiarisce ancora il Ministero, bisogna informare l’utenza “sul rischio di trasmissione di malattie infettive correlato alle procedure di tatuaggio e piercing su particolari parti del corpo” con allegato in merito anche un memorandum.
Di recente, una sentenza della Cassazione (IV sez. penale n. 32870/20) ha confermato la responsabilità dell’operatore che non disinfetti la parte anatomica da forare e gli strumenti necessari all’utilizzo. Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, una giovane ragazza che aveva fatto un piercing all’orecchio, aveva patito a causa della “negligenza, imperizia e imprudenza dell’operatore consistite nel non aver rispettato le norme d’igiene e di disinfezione, nel posizionare un piercing all’orecchio” , un’infezione al padiglione auricolare della durata superiore a 40gg. L’operatore è stato chiamato a rispondere del reato di lesioni personali colpose ex art 590 c.p. e condannato in primo grado alla pena di euro 500,00 di multa e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio oltre alla condanna alle spese di giudizio.
In appello il giudice dichiara di non doversi procedere per intervenuta prescrizione confermando nel resto la sentenza con condanna al pagamento delle spese di giudizio per il secondo grado.
L’operatore, nel ricorrere alla Suprema Corte, ha inteso far valere come possibile fattore scatenante la malattia, una cattiva igiene da parte della giovane susseguente all’applicazione del piercing.
In verità, come emerso dal quadro probatorio, l’infezione si era manifestata appena 1-2 giorni dopo l’effettuazione del piercing a causa della mancata igiene della parte interessata dalla foratura e dei relativi strumenti utilizzati e, a causa dell’orecchio gonfio e rosso, al pronto soccorso hanno dovuto praticare alla giovane un’incisione per estrarre l’orecchino impiantato a seguito del piercing.
La Cassazione valuta dunque come coerenti e logiche le conclusioni del giudice di merito, dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’operatore al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Da sapere
Prima di farvi un piercing, non fatevi condizionare solo dalla moda o da un particolare momento della vostra vita, nessuno vi limita in tale scelta, ma fatelo con accortezza, verificate che:
- il piercer abbia le competenze adeguate, e cioè abbia conseguito un apposito attestato per operatore di piercing;
- trattasi di studio autorizzato;
- vengano fornite tutte le informazioni sui rischi;
- l’ambiente sia igienico, disinfettato e sterilizzato così come gli strumenti;
- lo stesso piercer disinfetti le mani, indossi mascherina, camice e guanti appropriati e monouso;
- applichi oggetti conformi alle normative vigenti.
Il consiglio più importante: informate sempre il vostro medico che conosce il vostro quadro clinico.
Note
– art. 590 c.p.;
– circolare Ministero della Sanità n.2.9/156 del 1998;
-Cassazione IV sez. penale n. 32870/20.