“Il regalo più prezioso che possiamo fare a qualcuno è la nostra attenzione.”
(THICH NHAT HANH)
Una somma di denaro al figlio per l’esame superato all’università, un’altra sommetta al nipotino appena nato e ancora soldi per aiutare l’amico che è a corto di cash; tutte operazioni tranquille se di piccolo importo, ma se sostanziose, possono fare insospettire il fisco che punta la lente di ingrandimento e crearci non pochi problemi.
Come ogni cosa, se vogliamo stare tranquilli, facciamo sempre e tutto quanto prevede la legge e cioè:
- nessun rischio se la somma è lecita e quindi frutto del proprio lavoro o di una vincita, donazione o eredità;
- se di modico valore è sufficiente per le parti redigere una scrittura privata e il denaro trasferirlo con bonifico, il mezzo ormai più utilizzato;
- se trattasi di somme notevoli è necessario un atto pubblico e cioè rivolgersi al notaio;
- indicare la causale corretta, far capire il motivo, il perchè avviene il trasferimento di denaro, ad esempio se trattasi di regalo, scrivere proprio regalo a mio fratello Giorgio. La causale non deve essere assolutamente sottovalutata anzi, tutt’altro, bisogna prestare la massima attenzione, se trattasi di prestito, è importante indicare la dicitura “prestito infruttifero per mio fratello Jacopo” ciò eviterà che il Fisco a un accertamento possa ritenere l’omessa dichiarazione degli interessi maturati negli anni; in questi casi è importante redigere una scrittura privata con data certa che possa provare il prestito infruttifero.
La data certa prova appunto che il prestito infruttifero sia avvenuto prima dell’accertamento del fisco.
Ma come si dà data certa a un documento?
Esistono diverse soluzioni:
- registrare la scrittura privata all’agenzia delle entrate;
- scambiarsi l’atto per pec se entrambe le parti sono titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata;
- raccomandata con ricevuta di ritorno per entrambe le parti.
Se trattasi di donazione di rilevanti importi (bonifico), come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 18725/2017) si tratta di donazione diretta ed è necessario l’atto pubblico redatto dal notaio.
La mancanza di atto pubblico comporta la nullità della donazione, con la conseguenza che alla morte del donante, gli eredi possono impugnarla con conseguente obbligo di restituzione per il donatario anche se non è stata lesa la legittima e trattavasi dunque di quota disponibile, infatti se l’atto è nullo non ha alcun valore, ed è come se il denaro non sia stato trasferito dal donante al donatario.
In sintesi: o trattasi di donazione o prestito, quando vi è un movimento di denaro bisogna giustificarlo legalmente.