“Una parte della salute sta nel voler essere curati.”
(Lucio Anneo Seneca).

Il più delle volte, per l’anziano, il volersi curare, non consiste soltanto nel prendere le medicine che il medico consiglia e prescrive, ma il ricevere le cure amorevoli dei propri figli. La migliore medicina, come dice un vecchio detto è l’amore, non solo quello tra fidanzati, moglie e marito, ma anche tra genitore e figlio.
B) Assistenza a persona incapace per malattia di mente o di corpo, o per vecchiaia.
Abbiamo analizzato nel precedente articolo lo stato di bisogno economico, adesso prendiamo in considerazione l’assistenza e cioè, la cura, a soggetto che a causa dell’età avanzata non sia in grado di provvedere più a se stesso.
Un genitore può necessitare di entrambi (bisogno economico e assistenza), oppure, potrebbe avere delle entrate sufficienti per provvedere alle primarie esigenze di vita, ma necessita di ausilio.
L’art. 591 del c.p. punisce chi abbandona la persona incapace, per malattia di mente o di corpo, o per vecchiaia, di provvedere a se stessa , e della quale abbia la custodia o debba averne cura.
Il figlio, dunque, ha il dovere giuridico di cura (o di custodia) del genitore anziano; qualora la vecchiaia possa concretamente causare per l’anziano pericolo per la propria incolumità, il figlio che non abbia adottato le opportune iniziative volte ad ovviare a tale pericolo, risponde penalmente per la violazione dell’art. 591 c.p.
Quando dunque concretamente potrebbe configurarsi tale reato?:
- disinteressarsi completamente del genitore (abbandono totale);
- prestare un’assistenza parziale (abbandono parziale) es. si provvede a dare all’anziano solo cure farmaceutiche e lo si lascia vivere nella totale sporcizia;
- si assume una badante inadeguata (capace cioè a fare le sole pulizie) ma incapace di prestare cure infermieristiche necessarie. In sintesi, il figlio deve prendersi cura in maniera appropriata del genitore anziano; se impossibilitato per ragioni lavorative e/o familiari a prendersene cura personalmente, deve adottare le opportune misure volte a garantirgli la tutela più idonea (ad. es, assumere una badante con competenze anche infermieristiche se il genitore ne necessita, ricovero presso una casa di riposo, di cura o una Rsa, o chiedere al giudice la nomina di un amministratore di sostegno), ovviamente bisogna valutare ogni singolo caso.
Un’importante sentenza della Cassazione, la n. 44098 del 2016, contravvenendo a quanto stabilito in passato, e cioè la trascuratezza del figlio non costituiva reato nel caso di “sana vecchiaia”, cioè quella senza patologie, il genitore era in grado di condurre vita autonoma, dunque bisognava accertare in concreto l’incapacità del soggetto di provvedere a se stesso, (nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha escluso che potessero rispondere del reato di cui all’art. 591 c.p. i figli di una donna novantatreenne lasciata a vivere da sola, atteso che detta donna, nonostante l’età, appariva ancora in grado di condurre vita autonoma e non mostrava intenzione alcuna di accettare il ricovero in una casa di riposo) Cassaz. n. 6885/1999), ha sancito che «anche lasciare il padre anziano da solo può costituire un’ipotesi di abbandono di persone incapaci penalmente sanzionata». Dunque, chi lascia il genitore anziano non affetto da specifica patologia, ma che semplicemente per vecchiaia non sia in grado di provvedere a se stesso, risponde del reato di abbandono di persona incapace con la reclusione da sei mesi a sei anni; pena aumentata se il fatto è commesso dal figlio.
IL CASO CONCRETO |
Madre anziana e ammalata (affetta da diverse patologie: cardiache, diabete, inizio di demenza senile), vedova, unica figlia sposata, che da diversi anni ha interrotto i contatti anche telefonici con la stessa, contattata dai vicini per la puzza derivante dalla sporcizia proveniente dall’abitazione dell’anziana, non intende occuparsene, può essere chiamata a rispondere penalmente ex art. 591 c.p.?
La legge prevede l’applicazione di tale articolo nei confronti di colui che abbandona una persona incapace di provvedere a se stessa , per malattia di mente o di corpo o vecchiaia, della quale abbia la custodia o debba averne cura.
Nel caso di specie, la madre è anziana e ammalata e pertanto non più autonoma, essendo affetta da inizio di demenza, potrebbe non ricordarsi di prendere tutte le medicine necessarie addirittura per la sua sopravvivenza, pertanto la figlia, sebbene non abbia la custodia, deve averne cura.
La cura è una relazione giuridica che deve scaturire da una valida fonte come ad es. la legge (rapporto parentale figlio-genitore), pertanto la figlia, deve assicurare alla madre sebbene non sia in buoni rapporti, la misura di tutela più idonea alla stessa, un’ assistenza ad esempio domiciliare oppure extradomiciliare.
Si precisa che, essendo tra l’altro stata contattata dai vicini , non può addurre alcuna scusa circa la non conoscenza delle reali condizioni della madre, quindi, sussisterebbe anche l’elemento soggettivo del reato (dolo), cioè la coscienza e volontà di abbandonare l’anziana, che non potendo provvedere alle proprie esigenze e pertanto non prendendo le medicine salvavita, potrebbe addirittura andare incontro alla morte, con conseguenze ancora più gravi per la figlia.
I CASI CHE HANNO FATTO NOTIZIA |
1) Il 21 dicembre di qualche anno fa, un’anziana di 76 anni con evidenti difficoltà motorie veniva messa alla porta dalla propria figlia che la ospitava e lì lasciata al freddo anche da un altro figlio che l’aveva illusa dicendoLe che sarebbe passato a prelevarla.
Un vicino, accortosi della triste vicenda, ha chiamato i soccorsi dopo aver cercato di riscaldarLa con delle coperte .
Ricoverata, al momento delle dimissioni, nessun familiare si era presentato.
Interpellati i carabinieri, gli stessi riuscivano a convincere un altro figlio a occuparsi dell’anziana madre, mentre per gli altri due è scattata la denuncia per abbandono di incapace.
- Il 27 giugno dell’anno scorso, in pieno caldo, erano all’incirca le due del pomeriggio, una donna si presenta al pronto soccorso di un ospedale spingendo la carrozzina con l’anziano genitore; sistema la carrozzina nella sala d’attesa dicendo al padre, secondo il racconto poi di alcuni testimoni:” Aspettami un attimo, sposto la macchina e ritorno”. Poi, della stessa, nessuna traccia.
Dopo diverse ore, viene notato da un’infermiera, che alla domanda “E lei cosa ci fa qui?», si è sentita rispondere “Aspetto mia figlia”.
Gli altri pazienti, a quel punto, compresa la situazione, hanno raccontato della conversazione avvenuta tra i due.
Dopo una serie di verifiche, rintracciata al cellulare, la donna ammetteva candidamente di trovarsi ormai in Liguria per trascorrere qualche giorno di vacanza al mare; intanto veniva rintracciato un altro figlio pronto a prendersene cura.
Ancora non si conoscono gli sviluppi giudiziari della vicenda, ma sembra escludersi il reato di abbandono di incapace, l’anziano infatti, è stato lasciato in luogo sicuro “pronto soccorso” e non in strada in balia di se stesso.
RIFLESSIONE
Abbiamo imparato cosa dice la legge, a volte serve la legge per obbligare a fare ciò che sembra essere scontato.
Ognuno ha il proprio modo di vivere e fare le cose, ha la propria storia di vita e fa determinate scelte, a me interessa aver fatto conoscere quello che giuridicamente è previsto.
Personalmente ritengo che: Troviamo il tempo per ogni cosa, ma a volte, non vogliamo o non possiamo utilizzarlo per dare amore, cura, speranza.
Eppure, c’è un tempo per ogni cosa …. anche per amare, curare e compatire.