PUO’ UN GENITORE MENTRE E’ IN VITA, PROGRAMMARE IL TRAPASSO GENERAZIONALE DELLA PROPRIA AZIENDA A FAVORE DEL FIGLIO CHE RISPETTO AGLI ALTRI REPUTA PIU’ IDONEO A GESTIRLA?

NON VIVO PER ME, MA PER LA GENERAZIONE CHE VERRA’.”
(Vincent Van Gogh)

Ognuno di noi forma il proprio nucleo familiare, costruisce il proprio futuro, e spera che quello che ha realizzato con le proprie mani e la propria testa, non vada perso, ma si possa sempre consolidare e migliorare. I genitori hanno sempre grandi aspettative per i figli, ma non sempre i figli rispondono alle aspettative dei padri, magari perchè vogliono fare altro nella vita o non sono all’altezza, allora il padre cerca di preservare quello che ha costruito, puntando sul cavallo vincente.

Il genitore dunque, che non vuole che l’azienda cada in successione a favore di tutti i parenti in quote indivise tra loro, può cedere l’azienda o la partecipazione societaria a quel figlio che reputa più idoneo alla gestione.

Con quale strumento?

Se dovesse optare per una donazione o per un testamento, potrebbe esporre il figlio-beneficiario a impugnazioni per atti lesivi dei diritti spettanti agli altri e non lascerebbe subito il timone per dare al figlio la possibilità di gestire e fare apprezzare il proprio operato al genitore.

Allora come evitare tale inconveniente?

La legge mette a disposizione un istituto “il patto di famiglia” che è un contratto (atto tra vivi) con il quale l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie trasferisce a uno o più discendenti l’azienda o parte di essa o le proprie quote societarie. Si tratta di un contratto che deve essere stipulato per atto pubblico, quindi davanti a un notaio e alla cui stipula devono partecipare tutti coloro che sarebbero eredi necessari se in quel momento si aprisse la successione ( coniuge e figli) nel patrimonio dell’imprenditore i quali, possono spontaneamente rinunziare a ogni diritto al riguardo sia a titolo gratuito che dietro corresponsione di denaro, o di altri beni di valore equivalente.

Con la firma del patto, essi non possono in futuro impugnarlo vantando diritti ovviamente a loro non più spettanti.

Come espressamente previsto dalla legge, colui che può disporre dei propri beni deve essere un imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie e colui che ne deve beneficiare deve essere un suo discendente; ciò vuol dire ad esempio, che non è possibile lasciare la propria azienda al coniuge o ad altro parente con tale strumento, ma solo al discendente (figlio o nipote).

Oggetto del patto di famiglia può essere sia l’azienda, sia la partecipazione societaria, non certamente altro bene, la finalità dell’istituto, infatti, è solo quella di garantire la continuità dell’azienda; per gli altri beni del disponente si aprirà la successione. Dunque, chi non ha nel proprio patrimonio, aziende o partecipazioni societarie, non potrà avvalersi di tale istituto.

Resta inteso che il patto di famiglia come qualsiasi altro tipo di contratto, può essere impugnato per errore, violenza, dolo. Ma il termine per agire in giudizio è di solo un anno.

DOMANDE
  1. Ma se mio padre si risposa o riconosce un figlio illegittimo, questi possono agire per la tutela dei loro diritti ereditari? R. No, ai sensi dell’art 768 sexies c.c. possono chiedere all’apertura della successione dell’imprenditore, ai beneficiari del patto, una liquidazione in denaro della quota legittima loro spettante, maggiorata degli interessi legali dalla data del patto fino a quella dell’apertura della successione.
  2. Ma se successivamente nasce un figlio con grandi qualità, e il padre vede anche in lui il futuro della propria azienda, come si può fare visto che ormai il patto è stato stipulato? R. Si potrà modificare, inserendo il figlio nato successivamente.
  3. Ma il patto, può essere sciolto da una delle persone che lo hanno concluso? R. Se il disponente o gli altri partecipanti vogliono recedere, possono farlo solo se tale facoltà, sia stata espressamente prevista al momento della stipula.
  4. Come si determina correttamente il valore dell’azienda o delle partecipazioni per liquidare gli altri? R. Diventa essenziale far fare a un commercialista una stima e allegare la perizia all’atto notarile.
  5. Si può stipulare il patto di famiglia solo con alcuni dei legittimari? R. Assolutamente no, occorre la presenza di tutti coloro che sarebbero eredi necessari se in quel momento si aprisse la successione, ciò in considerazione del fatto che la legge non ha introdotto questo istituto per diseredare i legittimari ma solo per, con l’accordo di tutti ( quindi presenza unanime), fare il meglio per garantire la continuità aziendale riconoscendo agli altri, controvalore in denaro o beni di equivalente natura.

IN CONCLUSIONE

Perchè potrebbe rivelarsi per gli imprenditori un ottimo strumento da utilizzare per garantire il passaggio generazionale?

Perchè oltre a dare la possibilità all’imprenditore di scegliere il proprio successore nella gestione del’azienda puntando sul cavallo vincente e preservarlo da possibili impugnazioni future, garantisce un notevole vantaggio fiscale in quanto non si pagano imposte a condizione che il trasferimento sia a favore di discendenti che si impegnino a continuare l’attività nei successivi 5 anni.

In sintesi, si presenta un ottimo strumento per garantire una continuità nella gestione dell’azienda o della partecipazione sociale a soggetti idonei evitando che un frazionamento possa pregiudicarne il valore e il relativo consolidamento e prevenire inoltre future liti ereditarie.

Il trasferimento delle partecipazioni societarie però, deve avvenire nel rispetto delle differenti tipologie societarie. Ad esempio, i soci dell’imprenditore non sono tenuti a rispettare il patto se non sono state rispettate le regole relative alla vita della società, quali ad esempio il gradimento o la prelazione.

Per intenderci: nelle società semplici e in nome collettivo ad esempio, per il trasferimento delle quote occorrerà il consenso di tutti i soci come richiesto dalla legge, sempre che non sia diversamente convenuto. Nelle società di capitali, invece, potrà essere necessaria la preventiva rinuncia al diritto di prelazione da parte degli altri soci, oppure il gradimento degli stessi o di un organo sociale, ove previsto dallo statuto vigente .

Riferimenti Normativi:

Codice Civile – Artt. 768 bis-768 octies