I soprannomi si attaccano alle persone, e più sono ridicoli più si attaccano
(Thomas C. Haliburton)
Non possiamo sceglierci il cognome, e a volte, può diventare un marchio che condiziona tutta la nostra esistenza se ridicolo, e addirittura diventare il nostro soprannome.
Il cognome identifica le nostre origini, la famiglia di appartenenza, la nostra discendenza.
Eppure, alle volte lo si considera vergognoso o non blasonato o non vogliamo essere identificati con la famiglia d’origine.
Allora cosa fare? Quante volte abbiamo pensato: non potremmo con un semplice tasto chiedere aiuto e cambiare quello che non ci piace?
Vediamo cosa dice la legge.
Per cambiare o modificare il cognome bisogna presentare apposita istanza al Prefetto della provincia del luogo di residenza o del luogo dove è registrato l’atto di nascita.
L’istanza deve essere adeguatamente motivata e documentata e consegnata al competente ufficio della Prefettura.
Se la domanda è meritevole di accoglimento, il prefetto autorizza con decreto il richiedente a far affiggere presso l’albo pretorio del comune di nascita e di quello di attuale residenza un avviso contenente un sunto della domanda.
Tale affissione serve a dare pubblicità e consentire a chiunque vi abbia interesse di fare opposizione.
Trascorsi 30 giorni senza che vi sia stata alcuna opposizione, l’istante consegnerà alla prefettura copia dell’avviso con l’attestazione dell’eseguita affissione e della sua durata.
Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni, valutata la mancata opposizione o vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
Se emette il decreto di autorizzazione al cambio o alla modificazione del cognome, il prefato decreto verrà trascritto presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza e annotato nell’atto di nascita e di matrimonio.
Ma in concreto, quando l’istanza potrebbe trovare accoglimento e quando invece no? La richiesta è motivata se il proprio cognome è ridicolo o vergognoso o possa rivelare l’origine naturale, ma la legge aggiunge una particella, dice infatti anche e cioè pure se sussistono dei motivi oggettivi validi quali ad esempio una violenza familiare; certamente non si otterrà il cambio se trattasi di un semplice disaccordo con il padre, oppure non sarà possibile ottenere il cognome del nostro personaggio storico preferito.
Come in tutte le cose ci vuole buonsenso, sarebbe illogico pensare e ottenere un cambio di cognome del nostro cantante preferito o di una casata reale. Non possiamo dimenticare le nostre origini, la storia e le tradizioni di famiglia, a meno che non costituisca per noi un’onta infamante ( si pensi al padre che uccide la madre o stermina un ‘intera famiglia di cui si salva solo un membro) o ci metta in serio imbarazzo creando non pochi problemi nella vita sociale.
Si rammenti che accolta l’istanza e ottenuto il cambiamento, bisogna aggiornare tutti i nostri documenti persino quelli scolastici (diplomi, lauree) e la modifica o il cambio riguarda anche i figli, quindi si dovrà chiedere che vengano aggiornati anche i loro documenti, questo vale se minorenni, in caso di figli maggiorenni che vogliono mantenere il vecchio cognome, hanno tempo un anno per manifestare tale volntà all’ufficiale di stato civile del comune di nascita.
Riferimenti normativi
D.P.R. 396/2000 artt. 89-94.