"Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore".
(Benjamin Franklin)

Come recita un vecchio adagio: “anche la regina ebbe bisogno della vicina“, per significare che ognuno di noi necessita e può avere bisogno dell’altro, d’altronde l’uomo è un animale sociale per natura, ma in certi casi farebbe meglio a isolarsi, e se anche si isola, non trova la sperata pace. Ebbene si, tutti vorremmo essere in pace con i nostri vicini, ma alcune volte sono i vicini che non riescono a essere in pace con noi.
La legge, al fine di garantire la pacifica e civile convivenza, detta una serie di regole volte a disciplinare i rapporti di vicinato. Quali sono?
Distanze
Le disposizioni in materia di distanze, sono volte a tutelare sia l’interesse pubblico all’igiene, al decoro e alla sicurezza degli immobili a uso abitativo, sia a consentire al proprietario il godimento del proprio bene senza interferenze e/o ingerenze altrui; la recente giurisprudenza infatti, ha chiarito che la distanza tra edifici risponde a molteplici esigenze aventi tutte paritaria importanza.
Chi costruisce deve rispettare i piani regolatori e i regolamenti edilizi comunali (art. 869 e 871 c.c.). Le leggi speciali in materia di urbanistica ed edilizia sanciscono le conseguenze a cui si possa essere assoggettati qualora si violino tali regolamenti (art. 872 c.c.) .
Tralasciando le conseguenze di carattere amministrativo che esulano dal nostro argomento e riguardano i rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione, a noi interessa capire quali siano i diritti del vicino che subisca un danno dalla violazione delle distanze.
Chi vuole costruire sul proprio terreno deve rispettare le distanze previste dalla legge.
La legge sancisce che la distanza minima tra le costruzioni su fondi confinanti sia di tre metri salvo maggiori distanze stabilite dai regolamenti comunali quindi, i regolamenti possono prevedere distanze superiori, non inferiori a quanto sancito dalla legge (3 m.);
– se esiste già una costruzione vicina al fondo in cui intendiamo costruire, dobbiamo necessariamente rispettare la distanza legale dei 3 m. dalla costruzione già esistente o quella superiore prevista dai regolamenti comunali;
– se non esiste alcuna costruzione nel fondo vicino, colui che costruisce per primo non è tenuto a rispettare distanze particolari e ciò per il principio cosiddetto di prevenzione ( chi costruisce per primo, impone la distanza da rispettare a chi costruisce dopo), così ad esempio se il primo proprietario costruisce sul confine, il vicino che decide di costruire potrebbe farlo in aderenza o contro la costruzione del primo proprietario costruttore ma dovrà pagare il valore della metà del muro oltre al valore del suolo confinante che abbia occupato per costruire contro l’edificio del vicino, a meno che, non costruisca senza appoggiare il proprio edificio a quello già esistente (artt. 874-877 cc).
Ricordiamo che per costruzione, come chiarito da costante giurisprudenza, si intende qualsiasi opera stabile, immobilizzata ed elevata rispetto al suolo, non vi rientrano ad esempio le opere interrate quali le piscine o i parcheggi interrati.
A questo punto non resta che farci la seguente domanda:
Se il vicino costruisce senza rispettare la distanza minima prevista dalla legge o dai regolamenti ?
R. Si può chiedere al giudice la riduzione in pristino, cioè che venga ripristinata la situazione precedente alla commessa violazione, quindi, l’abbattimento di quella parte di costruzione eccedente la distanza consentita, o l’arretramento dell’opera costruita in violazione.
Il codice civile disciplina tutta una serie di casi e le relative distanze da rispettare: quali ad esempio la distanza da osservare per l’apertura di finestre e balconi, pozzi, cisterne o per l’installazione di tubi di acqua o di gas o per la piantagione di alberi.
La regola che dobbiamo imparare onde evitare diatribe in tal senso, è sicuramente quella di recarsi presso l’ufficio tecnico del proprio comune e rispettare i regolamenti comunali e i piani regolatori, infatti bisogna osservare le distanze previste dai medesimi che le impongono o per ragione di igiene o per un uso razionale del territorio, se gli uni o gli atri non dispongono, bisogna osservare la legge. Adesso soffermiamo l’attenzione su uno dei motivi di maggiore lite tra i vicini e cioè quello relativo ad alberi e siepi piantati vicini al confine delle rispettive proprietà.
Se il vicino pianta alberi o siepi a distanza inferiore a quella prevista da regolamenti, usi locali (le distanze che gli abitanti del luogo osservano da tempo per costante consuetudine) o in mancanza, dal codice civile, qualora il vicino si rifiuti con le buone di estirpare piante e siepi, ci si rivolgerà al giudice al fine di ottenere tale provvedimento. Se però si tratta di alberi o siepi presenti da oltre venti anni, non si potrà chiedere l’estirpazione, avendo egli acquisito il diritto per usucapione, salvo che non costituiscano pericolo.
E se i rami o le radici dell’albero del vicino protendono verso il nostro fondo? Qualora il vicino non ci senta con le buone, si potrà chiedere al giudice di obbligarlo a tagliare i rami e recidere le radici, in verità, qualora si tratti di radici invadenti, il proprietario del fondo invaso potrà direttamente reciderli. I frutti degli alberi naturalmente caduti dai rami che protendono verso il fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti, se gli usi locali prevedono che appartengano al proprietario dell’albero, il proprietario del fondo deve permettere al vicino di accedere alla sua proprietà per raccogliere i frutti. E’ importante tenere sempre a mente che quando decidiamo di piantare un nuovo albero, dobbiamo conoscere le dimensioni che il medesimo potrà raggiungere, sia come fogliame che come radici, poichè potrebbe comportare non pochi problemi con il vicino.
Conclusioni
Cosa abbiamo imparato da ciò: che quando il vicino non ci sente, non serve mettersi i guantoni (anche perchè potrebbe crearci altri problemi in sede penale se commettiamo fattispecie espressamente previste), bisogna semplicemente rispettare e far osservare la legge; se tutti ragioniamo così, evitiamo grane a noi e a gli altri, vivendo civilmente e pacificamente, ma difficilmente si raggiunge l’armonia della “casa del mulino bianco”, e le aule di giustizia, pullulano di tali cause.
Riferimenti normativi: Artt.869-873 c.c.-889-896 cc..