“Un uomo è povero non già quando non ha niente, ma quando non lavora.“
(Charles-Louis de Montesquieu)

Secondo la definizione che troviamo sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che riporta quanto sancito dall’art. 1 del D.L. n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, il reddito di cittadinanza è “una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale”.
Sostituisce il Rei (reddito di inclusione) che invece era proprio una misura di contrasto alla povertà.
L’art. 545 c.p.c. rubricato “crediti impignorabili” sancisce che non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e al 2 comma chiarisce : “non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza”.
Sicuramente era impignorabile il rei perché era un sostegno per i poveri, così come sono impignorabili l’assegno e la pensione sociale perché prestazioni economiche di natura assistenziale, ma il rdc, che invece è una misura di politica attiva del lavoro, è o no pignorabile?
Una nota del ministero del lavoro prot. n. 1631 del 2020 chiarisce che il rdc non è pignorabile poiché rientra tra i crediti oggetto di impignorabilità assoluta, vale a dire quelli di cui all’art 545 2 comma c.p.c. sopra citato, trattasi di misura di sostegno al reddito e contrasto della povertà.
Di diversa opinione il Giudice del Tribunale di Trani (ordinanza n. 6028/2020) secondo il quale il rdc “può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersene cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare”, per il Giudice, il rdc può essere pignorato per adempiere all’assegno di mantenimento dei minori; questo il ragionamento del Giudice:
– il decreto istitutivo del rdc nulla dice circa l’impignorabilità o meno;
– la sua natura predominante è quella di essere una misura di politica attiva dell’occupazione e dunque pignorabile.
In verità, come abbiamo visto dalla definizione data, il rdc è anche una misura di contrasto alla povertà, e non solo una misura di politica attiva, dunque alla luce delle superiori considerazioni è pignorabile o no?
Come abbiamo visto, non esiste purtroppo ancora una risposta univoca, e questo non fa che creare confusione e divergenza di interpretazione, non resta che sperare in un’aggiunta chiarificatrice da parte del legislatore o in una pronuncia a Sez. Unite della Corte di Cassazione.
NOTE
– Art. 1 D.L. n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019 ;
– art. 545 c.p.c.;
– nota del ministero del lavoro prot. n.1631 del 2020;
– ordinanza n. 6028/2020 del Tribunale di Trani.