REGISTRARE UNA TELEFONATA ALL’INSAPUTA DELL’ALTRO E’ LECITO?

“Non è illecito registrare una conversazione, perchè chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione” Cassazione penale n. 18908/2011.

Con i telefonini facciamo ogni cosa: ascoltiamo musica, giochiamo, guardiamo video e registriamo anche le nostre conversazioni. I motivi di tale ultimo uso potrebbero essere molteplici: ricordarsi quello che si è detto, precostituirsi un’eventuale prova ecc.

La domanda è una: a livello legale, registrare una telefonata comporta qualche responsabilità? Si commette un illecito con relative conseguenze o no?

La Cassazione ha previsto la possibilità che uno degli interlocutori registri una conversazione tra presenti anche all’insaputa, senza esplicito consenso degli altri, purchè vengano rispettate due condizioni :

  • la registrazione non venga effettuata in luoghi di privata dimora altrui;
  • è necessaria la presenza del soggetto che effettua la registrazione. Fatta tale premessa, si può pertanto ritenere che registrare una telefonata sia possibile, in considerazione del fatto che vengano fatte salve le condizioni di cui sopra:
  • i soggetti tra cui intercorre la telefonata non sono presenti fisicamente e la conversazione è virtuale e dunque non può trattarsi di privata dimora;
  • l’ovvia presenza del soggetto che registra.

La registrazione di una telefonata è lecita e, come chiarito sempre dalla Cassazione, non lede il diritto alla segretezza, anzi potrà essere utilizzata come prova in un processo, poichè rappresenta una forma di autotutela e di garanzia per la propria difesa.

Il file della registrazione può integrare la prova di cui avvalersi in un giudizio, quindi può essere consegnata a un giudice o alle forze dell’ordine (es. carabinieri quando si sporge querela o si denuncia un fatto).

La registrazione quindi, si può divulgare per uno scopo ben preciso (provare ad esempio la sussistenza di un credito, o l’estraneità a fatti ingiustamente contestati, o la minaccia verso la propria persona o i propri familiari, o le pressanti insistenze di uno stalker ecc.) e alle competenti autorità, non si può divulgare tra amici, parenti ecc., in quest’ultimo caso, si potrebbe commettere il reato di illecite interferenze nella vita privata altrui.

La Cassazione in maniera costante ha chiarito che le registrazioni non sono delle intercettazioni che quindi dovrebbero essere autorizzate, ciò in considerazione del fatto che nella registrazione telefonica c’è sempre una parte che registra e l’altra che non ha conoscenza di ciò, ma ha la consapevolezza che la telefonata potrebbe essere registrata, nell’intercettazione, invece, le competenti autorità autorizzate da un giudice, registrano una conversazione tra soggetti completamente ignari di poter essere ascoltati e registrati.

L’acquisizione a un processo penale della conversazione telefonica registrata può avvenire ai sensi dell’art. 234 c. 1 c.p.p. che definisce documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo, il file che contiene la registrazione è la documentazione fonografica del colloquio (Cassaz. Sez. Unite penali n. 36747/2003).

Nel processo civile, invece, l’articolo a cui fare riferimento è il 2712 c.c. che riconosce alla registrazione telefonica (rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche) valenza di prova dei fatti a meno che la parte contro cui è prodotta non la disconosca. E’ chiaro che in una registrazione risulta difficile contestare che la voce non sia la propria o che la conversazione non sia mai avvenuta, a meno che non vi siano state fatte delle manomissioni e il giudice ovviamente con personale esperto accerterà ciò, diversamente, non si può semplicemente contestare, ma bisogna allegare elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà riprodotta e quella fattuale.

Ma se tutto questo è lecito, non viene lesa la privacy?

Non vi è alcuna lesione della privacy, ciò in quanto quando si dialoga con altri o in una conversazione o in una telefonata, si sta ovviamente rinunciando alla riservatezza e lo stesso codice della privacy (art. 13 comma 5 lettera b) consente la registrazione di una telefonata all’insaputa dell’altro per fare valere un proprio diritto in sede giudiziaria.

Quanto detto, ha valenza per ogni tipo di comunicazione, qualunque sia il mezzo utilizzato (videochiamata, chat, registrazioni audio e video).

Quando invece registrare una conversazione è reato?

Quando non si partecipa alla conversazione e ad esempio si lascia il registratore acceso in una stanza o si registrano conversazioni di terze persone (art. 167 codice privacy, art. 615 bis c.p).

La Suprema Corte ha chiarito che integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, anche il caso di indebite registrazioni da parte di un coniuge, di conversazioni che, in ambito domestico, l’altro coniuge intrattiene con un terzo (Cassazione n. 8762/2013).

Conclusione

Registrare una telefonata non costituisce un illecito: chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione .

Cosa abbiamo imparato? Che anche quando parliamo al telefono, cerchiamo di non essere superficiali, ma responsabili se non vogliamo che quanto detto si ripercuota negativamente su di noi.

NOTE

– Cassazione penale n. 18908/2011;

– art 234 c. 1 c.p.p.;

– Cassazione Sez. Unite penali n. 36747/2003;

  • art.2712 c.c.;
  • codice della privacy art. 13 c. 5 lettera b.;
  • art. 167 codice privacy;
  • art. 615 bis c.p.;
  • Cassazione penale n. 8762/2013.