SE PRESTO L’AUTO A UN AMICO POSSO CORRERE DEI RISCHI?

“Nessuna cosa è bella da possedere se non si hanno amici con cui condividerla”.
(Lucio Anneo Seneca)

Si dice che con un amico si voglia condividere ogni cosa eccetto la propria donna.

Quindi, quando un amico ci chiede in prestito la nostra auto, non ci poniamo alcun problema, ma se prende una multa o causa un incidente?

Multa

Il codice della strada sancisce il principio di solidarietà (art. 196 cds) e cioè, quando un veicolo è in uso a un soggetto diverso dal proprietario, per le violazioni al codice della strada punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, il proprietario è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, a meno che non provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.

Quindi, sia il proprietario nonchè l’utilizzatore, sono per legge tenuti al pagamento della sanzione.

Ciò significa che ad esempio l’ente creditore, potrà agire indistintamente nei confronti del proprietario nonchè dell’utilizzatore fino a quando non otterrà il pagamento della contestata violazione stradale. Se a pagare sarà il proprietario, questo poi potrà richiedere all’utilizzatore (effettivo responsabile) la restituzione di quanto pagato, se nessuno dei due vi provvederà, riceveranno una cartella esattoriale o un’ingiunzione fiscale o di pagamento e successivamente, non provvedendosi alla medesima, si procederà al pignoramento; in verità, il proprietario rischia il fermo amministrativo che gli impedisce l’utilizzo del mezzo, cioè l’auto viene bloccata, non può circolare fino a quando non verrà pagata la multa.

Se la violazione commessa comporta inoltre la decurtazione dei punti della patente, questa riguarderà esclusivamente il conducente e non il proprietario.

Lo stesso principio di solidarietà si applica anche nel caso di contestazione non immediata, quando ad esempio l’infrazione sia stata rilevata a mezzo autovelox, in questo caso, la multa sarà notificata presso l’abitazione del proprietario, e se la violazione comporta come sanzione accessoria la decurtazione dei punti della patente, il proprietario viene invitato a comunicare i dati personali e della patente del conducente del veicolo oggetto di infrazione. In caso di mancata comunicazione o ritardo nella stessa, il proprietario del veicolo non subirà la decurtazione dei punti della patente, ma sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 292 a 1.168 (art. 126 bis c. 2 cds); se fornisce tali dati, logicamente la decurtazione riguarderà il conducente, effettivo responsabile della violazione.

Incidente

Ma se causa un incidente cosa succede? O se è vittima di un incidente?

Nel primo caso interviene l’assicurazione a pagare i danni, ma il proprietario subirà un aumento del premio della polizza e un peggioramento della classe di merito.

Nel secondo caso, invece, saranno risarciti sia il proprietario per i danni al veicolo, sia il conducente per le eventuali lesioni subite.

Da sapere.

Se il prestito dell’auto a un amico ha una durata superiore a 30 giorni (trattasi di comodato) si ha l’obbligo di comunicarlo alla motorizzazione civile affinchè lo annoti sulla carta di circolazione;la mancata comunicazione comporta una sanzione pecuniaria e il ritiro della carta di circolazione (art. 94 c. 4 bis e commi 3 e 5 cds ).

La comunicazione alla MC non è obbligatoria solo se il comodato d’uso dura fino a 30 giorni o riguarda un familiare solo se convivente, se non convivente , occorre fare la comunicazione.

La comunicazione andrà effettuata dal comodatario e pertanto la sua omissione comporterà sanzione a suo carico (art. 94 commi 3 e 4 bis cds).

Le spese ordinarie per il funzionamento dell’auto (benzina, olio ecc.) sono a carico di colui che se ne serve; se trattasi di spese straordinarie e urgenti tali da non poter avvertire il proprietario, l’utilizzatore sostiene il costo e poi avrà diritto al rimborso; se l’auto presenta dei difetti non facilmente riconoscibili tali da causare un danno all’utilizzatore, il proprietario sarà responsabile dei danni subiti se risulta che non lo abbia informato.

Riferimenti normativi

  • Art. 196 cds;
  • art. 126 bis c. 2 cds;
  • art. 94 commi 3, 4 bis e 5 cds;
  • art. 247 bis regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
  • circolare n. 15513/2014 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.