“Se c’è un ostacolo che ti impedisce di ottenere tutto ciò che vuoi, quello è il dubbio.”
(Robert Collier)
Uno dei motivi di maggiore disputa tra i coniugi riguarda proprio le spese straordinarie.
Quando una spesa si considera straordinaria?
Non esiste una norma di legge che qualifichi tali spese, quando si tratta di capire e affrontare l’argomento, bisogna fare riferimento alla consolidata giurisprudenza, soprattutto di merito; ma la giurisprudenza non risolve tutti i casi pratici, ecco allora che molti uffici giudiziari in collaborazione con associazioni specialistiche in materia, hanno cercato di essere d’aiuto ai coniugi fornendo loro un elenco con la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie; persino il CNF (Consiglio Nazionale Forense) ha approvato delle linee guide per regolamentare le modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare .
Si tratta dunque di un dubbio lecito, di non poco conto e di non facile soluzione che, sulla base degli strumenti in ausilio, cercheremo di fugare.
SPESE ORDINARIE Sono quelle che attengono alla quotidiana gestione dei compiti di cura, educazione e assistenza dei figli.
SPESE STRAORDINARIE Sono quelle imprevedibili e imponderabili (indeterminabili quantitativamente) che esulano dall’ordinario regime di vita dei figli.
Resta inteso che per poter ovviare a ogni discussione in merito, bisogna valutare il caso concreto e il contesto socio-economico, poichè una spesa di una certa entità, per una famiglia di modeste condizioni socio-economiche può essere ritenuta straordinaria, mentre una famiglia agiata, diversamente, potrà ritenerla invece ordinaria.
La maggior parte delle volte, la disputa tra ex coniugi si pone poichè nel provvedimento del giudice, salvo diverso accordo tra le parti, le spese straordinarie sono a carico delle parti al 50% e poi tra parentesi, a titolo di esempio, se ne elencano alcune, ecco allora che al di fuori delle voci espressamente previste, il panico e la guerra.
E poi, problemi su problemi:
se una spesa non è stata concordata, vi deve ugualmente provvedere l’altro coniuge?;
il continuo ripetere del genitore su cui grava l’assegno di mantenimento per il figlio, io pago, io decido;
oppure ancora, io mi occupo della cura del figlio, in quanto genitore collocatario, io decido ciò che sia meglio per lui e tu paghi.
O ancora, non ti devo altro, è ricompreso già nell’assegno di mantenimento.
Potremmo farci venire tante domande, ma le riposte?
Vi faccio uno specchietto riepilogativo che comunque non pretende di essere esaustivo.
Spese ordinarie ricomprese nell’assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, tasse scolastiche (tranne quelle universitarie), materiale di cancelleria, mensa, farmaci ordinari ecc. | Spese straordinarie senza preventivo consenso:libri scolastici, spese oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN; visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante ecc. |
Spese straordinarie subordinate al consenso: iscrizione e rette di scuole private, tasse universitarie pubbliche e private, spese odontoiatriche, oculistiche non effettuate tramite il SSN, corsi di lingua, corsi di musica, spese per attività ludiche e ricreative. |
Una volta compresa in linea di massima la differenza, il problema dei problemi: come fare per ottenere quanto necessita il figlio in caso di spese straordinarie?
Soluzione: Per le spese da concordare, bisogna fare richiesta scritta all’altro coniuge, il quale, se non dissenta, sempre per iscritto entro un tot. di giorni (20 secondo le linee guida del CNF, 10 ad esempio secondo le indicazioni del Tribunale di MI, o accertarsi se esistono dei protocolli adottati dal Tribunale di competenza), la richiesta si intende accettata.
In caso di spese straordinarie senza preventivo consenso, il genitore che abbia anticipato la somma deve comprovarla con idonea documentazione (scontrino, fattura, ricevuta) e chiedere il rimborso della relativa quota all’altro coniuge, il quale, entro ad esempio il mese successivo o altro termine (fare sempre riferimento al protocollo del Tribunale di competenza o in mancanza, alle linee guida del CNF) vi deve provvedere.
Siamo arrivati sin qui, abbiamo fatto tutto secondo le regole, ma alla fine non otteniamo quanto dovuto, il genitore non paga. Allora, non resta che ricorrere alle vie legali, e se non si ottiene con le buone (tramite una richiesta scritta da parte dell’avvocato), non resta che applicare la legge con gli strumenti a tutela del proprio diritto.
Note importanti:
- Ai fini fiscali, si ricorda che entrambi i genitori possono portare in detrazione, ciascuno la propria quota di riparto delle spese.
- Per tutelare il proprio credito, ricordarsi di conservare sempre tutti i documenti giustificativi concernenti le spese straordinarie sostenute per i figli.