“Le persone in genere litigano perché non possono

Si sa, fino a quando c’è l’amore tutto si può superare, ma quando finisce? Uno degli aspetti di maggiore discussione tra i coniugi in sede di separazione, oltre a quello delle spese straordinarie, riguarda proprio gli assegni familiari, voce non da poco conto come supporto al nucleo familiare.
Ma assegni familiari e assegni al nucleo familiare, sono la stessa cosa?
Precisiamo subito che sussiste differenza tra assegni familiari e assegni per il nucleo familiare; in entrambi i casi si tratta di un sostegno economico riconosciuto alle famiglie che devono presentare determinati requisiti previsti dalla legge, e precisamente appartenere a una delle categorie alle quali sono destinate come vedremo di seguito, e non superare i limiti di reddito che annualmente l’inps con apposita circolare pubblica.
Gli assegni familiari vengono erogati dall’inps solo ad alcune categorie di soggetti (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti, titolari di pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e cioè artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), gli assegni al nucleo familiare, invece, vengono erogati direttamente dal datore di lavoro per conto dell’inps ai lavoratori dipendenti in attività con busta paga, mentre sono erogati direttamente dall’inps, ai pensionati da lavoro dipendente e ad altre categorie di lavoratori (addetti ai servizi domestici, iscritti alla gestione separata, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, beneficiario di altre prestazioni previdenziali).
Fatta tale necessaria premessa, posto che comunemente si parla sempre di assegni familiari, vediamo cosa succede in caso di separazione.
In caso di separazione, ha diritto a percepire gli assegni, il coniuge con il quale i figli convivano, ciò, sia in caso di affido condiviso, sia in caso di affido esclusivo.
Una legge addirittura del 1975 (la n. 151, art. 211) ha stabilito che il coniuge a cui sono affidati i figli ha diritto a percepire gli assegni sia che tale diritto lo abbia in virtù di un proprio rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge, articolo di legge che non ha subito modifiche con l’introduzione della legge sull’affidamento condiviso.
Per capirci facciamo degli esempi concreti:
entrami i genitori lavorano, ma solo uno per legge può farne richiesta quindi, se trattasi di separazione consensuale (i coniugi riescono a parlarsi e accordarsi) decidono anche sul punto; non riescono ad accordarsi, deciderà il giudice sulla base del consolidato principio che gli assegni competono al genitore collocatario, vale a dire quello con cui i figli convivono e questo, abbiamo capito, anche se trattasi di affido condiviso.
Il diritto secondo la legge compete anche se il coniuge collocatario dei figli non abbia la titolarità per richiedere tali assegni (cioè non lavoratore o non titolare di pensione). Quindi, il marito percepisce gli assegni e li versa all’altro coniuge.
Ma se il coniuge si rifiuta di versare quanto dovuto?
E’ possibile fare richiesta direttamente all’ente erogatore (datore di lavoro o inps) allegando ovviamente il titolo attestante tale diritto (quindi provvedimento del giudice e anche stato di famiglia e residenza ).
DOMANDE |
- Se gli assegni sono percepiti già dal coniuge collocatario dei figli?
- R. Salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice potrebbe detrarre tale somma dal mantenimento che il genitore non collocatario dovrà corrispondere ai figli.
- Se è il genitore non collocatario percettore degli assegni?
- R. Salvo diverso accordo tra i coniugi, il genitore non collocatario percettore, deve corrisponderli all’altro coniuge e ciò, in aggiunta all’assegno di mantenimento e a prescindere dal relativo importo.
RIFLESSIONE
ABBIAMO CAPITO CHE SE SI RIESCE E SI PUO’ DISCUTERE, TUTTO SI RISOLVE, DIVERSAMENTE, TUTTO SI COMPLICA, MA A TUTTO , C’E’ SEMPRE UNA SOLUZIONE.
Note:
- Legge n. 151/75 art 211;
- Cass. Sez. Unite n. 5135/1989;
- Cass. n. 12770/2013.