Sfratto, extrema ratio – Le possibili soluzioni.

Si sa, la pandemia ha messo in ginocchio intere famiglie: in crisi attività, lavoro, la propria esistenza; tutto è cambiato.

Ciò che prima era considerata una spesa cadenziata, è diventata difficile da sostenere, e nonostante mille restrizioni, attingere dai risparmi per onorare i propri debiti, fare conti su conti per cercare di tirare avanti, fa risultare difficile se non impossibile, fronteggiare la difficile situazione.

Allora cosa può fare il conduttore incolpevole che non riesce più a pagare il canone di locazione ed evitare uno sfratto per morosità ?

La prima regola da osservare è quella di comunicare la propria situazione di oggettiva difficoltà al proprietario e trovare una possibile soluzione al problema che possa soddisfare entrambi.

Quindi, non prendere iniziative da soli senza aver consultato il locatore, perchè bisogna bilanciare i rispettivi interessi. Inoltre, tutti siamo stati colpiti dalla crisi e quindi dimostrare al locatore che effettivamente la nostra è una situazione di difficoltà e non di approfittamento.

Cosa si può fare?

  1. Sospensione canone

Si può chiedere al locatore la sospensione dei ratei del canone per una certa data e poi una rateizzazione degli stessi; ovviamente si necessita del consenso del locatore e pertanto si farà una scrittura privata che prevede la sospensione del pagamento del canone accompagnata da una rateizzazione a decorrere da una certa data in cui si pagherà quanto attualmente sospeso con i nuovi ratei del canone secondo un numero di rate che sia fattibile per il conduttore.

Questa scrittura privata non necessita di essere registrata presso l’agenzia dell’entrate.

Si precisa che, a differenza delle locazioni commerciali, dove l’emergenza ha inciso determinando il mancato godimento del bene, nelle locazioni a uso abitativo non vi è tale problema, e quindi sarà molto difficile che il locatore acconsenta a ciò; dipende dal rapporto che avete instaurato e dal fatto che avendo voi sempre adempiuto, trattandosi magari di una situazione transitoria, il proprietario decida di venirvi incontro.

2) Riduzione del canone.

Anche in questo caso occorre una scrittura privata (non un nuovo contratto, in quanto tutti gli altri aspetti dell’accordo restano immutati) in cui si indica il nuovo canone di importo ridotto concordato e la relativa decorrenza; atto che andrà registrato presso l’agenzia delle entrate; è prevista la procedura online per cui basta andare sul sito dell’agenzia delle entrate, compilare l’apposito modulo, allegare la scrittura privata firmata da entrambe le parti, il contratto d’affitto originario e copia dei documenti di identità.

Quali i vantaggi per le parti.

Per il conduttore risulta intuitivo, potrà avere un bel margine di respiro.

Per il proprietario invece, che ricordiamo non ha l’obbligo di accettare, il vantaggio è insito nel fatto che se l’inquilino non paga il canone di locazione, egli paga le tasse sull’intero canone pur non avendolo riscosso; con la riduzione, invece, paga sugli importi effettivamente riscossi e non sui canoni insoluti.

La registrazione in questo caso si rende necessaria affinchè il locatore possa giustificare in sede di dichiarazione dei redditi un reddito inferiore.

Si rammenta infatti che il locatore per evitare di dichiarare i canoni di affitto non percepiti e non pagare le relative tasse deve notificare al conduttore l’intimazione di sfratto o l’ingiunzione di pagamento.

Vantaggio per entrambe le parti, non sono previste spese per la registrazione.

Trovare un accordo, dunque, quando possibile, resta sempre la soluzione migliore.

Si ricorda inoltre che esiste un bonus affitto, pertanto informatevi presso il vostro comune.