“Il solo pensare al tradimento è un tradimento consumato”.
(Cesare Cantù)
Non solo un’effettiva relazione extraconiugale può comportare l’addebito in una separazione, significativo può essere avere anche un profilo facebook e definirsi “single” con l’annotazione “mi piacciono le donne”.
Ebbene si, creare profili falsi con uno status non corrispondente al vero, può essere ritenuto rilevante ai fini di un addebito in caso di separazione.
Ma cosa è un addebito?
Il matrimonio comporta degli obblighi: fedeltà, assistenza materiale e morale, coabitazione ecc. (art. 143 c.c.), in caso di violazione di anche solo uno dei doveri nascenti dal matrimonio che abbia comportato la crisi coniugale, si può essere passibili di addebito: responsabilità della separazione attribuibile al comportamento contrario di uno dei coniugi a tali doveri; ovviamente deve sussistere apposita richiesta in tal senso da uno dei due coniugi (art. 151, 2 comma c.c.); entrambi però possono chiedere l’addebito, e sussistendone i presupposti, la separazione potrebbe essere addebitata ad ambedue le parti.
L’addebito comporta delle conseguenze:
– nessun diritto all’assegno di mantenimento (garantire al coniuge un determinato tenore di vita), ma solo diritto agli alimenti ex art. 433 e seguenti c.c. qualora il coniuge con addebito si trovi in stato di bisogno (non riesce cioè a soddisfare i bisogni primari);
– perdita dei diritti successori, conserva solo il diritto a un assegno vitalizio solo se già godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (art. 548, 2 comma c.c.);
– perdita del diritto alla pensione di reversibilità e altre indennità del coniuge deceduto.
Nel caso in esame, pur non essendosi consumato un tradimento carnale con una relazione extraconiugale, per il giudice, il profilo facebook del coniuge è lesivo della dignità dell’altro, rappresentando pubblicamente “un modo di essere o uno stato d’animo incompatibile con un leale rapporto di coniugio” (Sentenza del Tribunale di Palmi n. 6/2021).
Il giudice, ha richiamato sentenze della Suprema Corte per cui, in un giudizio di addebito, non rilevano esclusivamente le relazioni extraconiugali in senso stretto “ma anche quei comportamenti univocamente a ciò indirizzati che possano giustificare da soli la lesione della dignità e dell’onore dell’altro coniuge “.
Il giudice ha ritenuto significativo ai fini dell’addebito il profilo facebook insieme a un quadro probatorio che forniva altri elementi e circostanze ritenute utili e meritevoli di accoglimento per l’addebito.
Riferimenti normativi
– art. 143 c.c.;
-art. 151, 2 comma c.c.;
– art. 433 c.c.;
– art. 548, 2 comma c.c.;
– sentenza Tribunale di Palmi n. 6/2021.