“La Bibbia ci dice di amare i nostri vicini di casa, e anche di amare i nostri nemici. Probabilmente perchè spesso sono la stessa cosa”.
(GK Chesterton)
Un condominio ha le proprie regole volte a disciplinare il difficile rapporto di vicinato, tra litigi, tolleranze e incomprensioni, ma alle volte la vita in condominio può davvero esasperare e divenire impossibile; i continui conflitti possono degenerare e sconfinare nell’illegalità; la normale quotidianità è continuamente turbata e si rischia di vivere una non vita, non più sicura tra le proprie mura domestiche, connotata da paura, gravi stati d’ansia e mutamento delle abitudini di vita.
Molti sono i reati che possono essere commessi in un condominio: minacce, lesioni, percosse, diffamazione, violenza privata, ma negli ultimi anni si assiste frequentemente e si sente molto spesso parlare di “stalking condominiale”.
Quando sentiamo la parola “stalking”, siamo abituati a pensare a un tipo di reato che riguarda più la sfera affettiva, la comunicazione mediatica, infatti, ha promosso intere campagne contro lo stalking, dove le vittime erano principalmente donne perseguitate dai propri ex con reiterate condotte di minacce e moleste tali da turbare profondamente la loro vita.
Invece, esiste anche uno stalking al di fuori della relazione amorosa, dove le reiterate condotte moleste o gli atti minatori tali da ledere la sfera psichica generando ansia e paura nella vittima o indurla addirittura a mutare le proprie abitudini di vita, possono essere compiuti in un terreno che risulta essere abbastanza fertile per tale tipo di reato: il condominio, lo stare quotidianiamente insieme al limite della sopportazione, può travalicare i confini della legalità e sfociare in tale tipo di reato.
Già nel 2011, qualche anno dopo la legge (2009) introduttiva di tale reato, la Cassazione (Cass. Pen. sentenza n. 20895/2011) ha chiarito come lo stalking possa sussistere al di fuori del solito contesto relazionale affettivo e consumarsi tra i condomini, il caso riguardava un condomino che era solito minacciare di morte alcune condomine e anche aggredirle fisicamente, bloccarle in ascensore dove si rifugiavano per sfuggirli, o staccare di continuo l’energia elettrica costringendo talune a lasciare il proprio immobile e trasferirsi altrove.
Lo stalking condominiale è dunque una particolare tipologia di stalking che si realizza non con una semplice lite condominiale, ma a seguito di veri e propri atti persecutori che cagionano a uno o più condomini uno stato perdurante di timore o ansia o tale da far temere per la propria incolumità o di quella di persone prossime, o da costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita.
Pensiamo dunque a quei perenni rumori molesti durante la notte (ad esempio alto volume della televisione o della radio, continui schiamazzi per baldorie, o suonare strumenti musicali nel cuore della notte) ,o continue scampanellate con conseguenti imbrattamenti o rifiuti lanciati quasi quotidianamente ad esempio nel cortile della vittima, se questi o altri comportamenti molesti a cui possono anche seguire minacce alla relativa richiesta della vittima di porvi fine, provocano un perdurante e grave stato d’ansia (ad esempio non riuscendo a dormire e dovendo ricorrere a tranquillanti per il forte stress e nervosismo con conseguenti ripercussioni sul lavoro) o costringono la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita (trasferirsi altrove), si configura il reato di stalking condominiale.
Cosa fare allora se si è vittima di stalking condominiale.
- Diffida con invito a cessare le condotte persecutorie; cioè scrivere una lettera dove rappresentiamo al vicino le molestie e/o le minacce perpetrate nei nostri confronti e lo invitiamo a cessare le illecite condotte con l’avvertimento che diversamente si adiranno le competenti autorità. Ovviamente, inviare la lettera con una raccomandata con ricevuta di ritorno o una pec se il destinatario a sua volta è munito di pec; non occorre che a redigerla sia un avvocato, anche se una missiva inoltrata da uno studio legale sortisce un effetto più formale e il vicino comprende sicuramente che il passo dalla lettera all’attuazione concreta della legge è molto breve;
- se la lettera non sortisce alcun effetto, o a prescindere dalla sua redazione, possiamo chiedere l’intervento dell’amministratore che è il rappresentante legale del condominio;
- se ancora il nostro vicino non ci sente, possiamo presentare un’istanza di ammonimento al questore. Fino a quando non è proposta querela, la vittima può esporre i fatti penalmente rilevanti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta di ammonimento al questore contro il soggetto autore della condotta. Il questore, assunte se necessario le necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, se ritiene fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto contro cui viene richiesto il provvedimento, a cessare le condotte poste in essere e tenere un comportamento conforme alla legge, con l’avvertimento che in caso di mancata cessazione delle relative condotte si procederà d’ufficio, e pertanto andrà al processo senza che sia necessaria la presentazione della querela da parte della persona offesa e in caso di condanna si avrà un aumento di pena, inoltre potrebbe essergli sospesa o revocata la licenza del porto d’armi e ciò in considerazione del fatto che verrebbero meno in capo al soggetto ammonito i requisiti della buona condotta e dell’affidamento di non abusare delle armi (artt. 10, 11, 43 del TULPS).
4) Presentare una denuncia – querela recandosi presso i carabinieri o la polizia.
Si apriranno le indagini, e se sussistono gli elementi del reato di cui abbiamo discusso sopra, il soggetto autore della condotta andrà a processo, e se condannato, la pena sarà della reclusione da uno a sei anni e sei mesi; pena aumentata se gli atti persecutori siano stati compiuti con armi o strumenti informatici, o a danno di un minore o di una donna in gravidanza o di un disabile, o lo stalker sia legato da relazione affettiva alla persona offesa.
Si precisa, come chiarito da una sentenza della Cassazione (Cassaz. Pen. n. 26878/2016) che non sono necessarie prove testimoniali o documentali essendo sufficiente la sola dichiarazione della vittima, infatti, sarà compito delle forze dell’ordine verificare la veridicità di quanto da quest’ultima affermato.
Il divieto di dimora non si applica allo stalker condominiale.
Prima che venga pronunciata sentenza di condanna, potrebbero essere applicate nei confronti dello stalker misure restrittive quali quello di non avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalla vittima o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Bisogna tuttavia precisare che nello stalking condominiale non si può applicare il divieto di dimora quando vittima e stalker vivono nello stesso edificio. In questo caso, bisogna contemperare i diversi diritti delle persone coinvolte e cioè tutelare la persona offesa, ma senza sacrificare oltremodo la libertà dello stalker “che non può trasmodare in una limitazione di un diritto fondamentale, quale quello collegato all’uso della propria abitazione, al di là dell’effettiva tutela delle esigenze cautelari” (Cass. Pen. n. 3240/2020 e n. 30926/16).
Fatta tale premessa, potrebbe essere disposto invece nei confronti dello stalker l’allontanamento dai luoghi frequentati dalla vittima e l’obbbligo di allontanarsi in caso di incontro casuale.
Conclusioni
Quando la vita in condominio diventa impossibile, e non si tratta più di banali seppure fastidiose liti tra vicini, ma di veri e propri atti persecutori, prima che la situazione degeneri, ma sempre con discernimento, e quando l’intervento dell’amministratore non risolve la grave situazione venutasi a creare, non perdete altro tempo, e avvaletevi degli strumenti previsti dalla legge in tal senso.
Note
- Art. 612 bis c.p.;
- Cassaz. Pen. Sentenza n. 20895/2011;
- art. 8 legge n. 38/2009;
- Cassaz. Pen. n. 26878/2016;
- Cassaz. Pen. n. 3240/2020.