“Gli uomini dimenticano piu’ presto la morte del padre che la perdita del patrimonio”.
(Niccolò Machiavelli)

Ebbene si, quando muore un soggetto con ingenti beni, pianto il defunto, il problema degli eredi è sempre lo stesso: è stata lesa o no la legittima?
In verità si pone un’altra importante questione che ci può essere d’aiuto per risolvere il nostro interrogativo, atteso che tante volte il defunto stipula polizze vita a favore di beneficiari che per privacy potrebbero non essere mai conosciuti.
L’interrogativo dunque da porsi è: La compagni assicurativa, può fornire i nominativi dei beneficiari, o si pone un problema di privacy?
Certamente potrebbe fornire le informazioni personali che riguardano il de cuius (cioè i riferimenti delle polizze stipulate dal defunto) ma non il nominativo dei beneficiari, ma così, come e contro chi, potrebbe agire l’erede?
FACCIAMO CHIAREZZA.
Le polizze vita, non rientrano nell’asse ereditario; ai sensi dell’art. 1920 c.c. ultimo comma“per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”; questo vuol significare che la somma dovuta a titolo di indennità non entra nel patrimonio ereditario ma viene trasferita direttamente dall’assicuratore al beneficiario. Il diritto al pagamento dell’indennità trova proprio la sua fonte nel contratto di assicurazione che obbliga l’assicuratore a pagare il capitale al verificarsi dell’evento assicurato (cioè la morte del contraente). Il beneficiario è tale al momento della sottoscrizione della polizza vita, di conseguenza, non vi si potrà agire contro, qualora sia stata lesa la legittima.
Questo vuol dire che tutto è perduto?
No, infatti, se le polizze vita non rientrano nell’asse ereditario, i premi versati si.
Ai sensi dell’art 1923 secondo comma, infatti, al fine di evitare che il contraente possa attraverso la polizza eludere le norme poste a tutela degli eredi, questi possono, con riferimento ai soli premi versati che abbiano leso la legittima, agire contro il beneficiario.
I premi delle polizze versati dal contraente assicurato sono infatti delle donazioni indirette in favore dei futuri beneficiari ed entrano nell’asse ereditario composto dal relictum (i beni residuati alla morte) e dal donatum (quanto donato in vita) .
La Cassazione con le sentenze nn. 3263 e 6531 del 2016 ha chiarito che i premi per le polizze vita versati dal contraente assicurato sono donazioni in favore dei futuri beneficiari e pertanto devono essere conteggiati nella massa ereditaria. Per poter agire in giudizio con l’azione di riduzione prevista dagli articoli 533 e ss. c.c., oppure chiedendo la collazione, l’erede pretermesso ha necessità quindi di conoscere il nominativo del beneficiario della polizza.
La stessa normativa in materia di protezione dei dati ribadisce la supremazia del diritto di difesa sul diritto alla riservatezza.
IL CASO CONCRETO |
Muore il soggetto X lasciando testamento: la quota legittima alla figlia di primo letto Y e la quota disponibile alla moglie Z di seconde nozze.
La figlia Y successivamente viene a conoscenza di diverse polizze vita sottoscritte dal padre in favore di terzi beneficari stimando il valore complessivo di tali investimenti in euro 5.727.913,71.
La figlia chiede alla compagnia assicurativa di avere accesso ai dati delle polizze assicurative e dei nominativi dei relativi beneficiari.
La compagnia assicurativa si limita a fornire un elenco delle posizioni assicurative intestate al de cuius (defunto) ma non il nominativo del beneficiario a tutela della privacy. E’ logico intuire, come detto sopra, che senza conoscere il nominativo, non si potrebbe agire in giudizio qualora sia stata lesa la legittima. Contro chi agisco?
Pertanto la figlia presenta reclamo al Garante per la protezione dei dati personali che non ravvisa una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e archivia il procedimento.
La figlia instaura il contenzioso contro il Garante e contro l’assicurazione chiedendo che venga riconosciuto il diritto dell’erede a conoscere il nominativo.
Il giudice ha dato ragione alla figlia dichiarando che tale diritto dell’erede” trova protezione nell’art. 6 par. 1 lett. f del Regolamento UE 2016/679, che stabilisce la prevalenza del diritto di difesa rispetto a quello concernente la riservatezza dei dati personali ” ingiungendo al titolare del trattamento e istituto assicurativo contraente A di comunicare le generalità del beneficiario delle polizze contratte dal defunto.
In sintesi: la compagnia assicurativa ha l’obbligo di comunicare il nominativo del beneficiario di polizze vita all’erede.
COSA ABBIAMO IMPARATO? |
1) -LEGITTIMA
Quota del patrimonio ereditario della quale il de cuius (defunto) non può liberamente disporre in quanto spettante per legge a soggetti legati allo stesso da rapporti di parentela o di coniugio.
In caso di lesione della legittima si potrà esercitare l’azione di riduzione.
2) Polizza vita
Contratto stipulato tra un contraente e una compagnia assicurativa che, a fronte del versamento di un premio in un’unica soluzione o più premi secondo scadenze concordate, garantisce al beneficiario un capitale rivalutato al verificarsi delle condizioni contrattuali.
La polizza vita caso morte che è quella di cui ci siamo occupati in tale articolo, paga il capitale rivalutato al beneficiario al verificarsi della morte del contraente assicurato.
Note
-art.1920 ultimo comma c.c.;
-art. 1923, 2 comma c.c.;
-Cassaz. sentenze nn. 3263 e 6531 del 2016;
- art. 533 e ss. c.c.