
L’art. 1 commi 1 e 4 della legge 210/92 così sancisce:
“Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorita’ sanitaria italiana, lesioni o infermita’, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita’ psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.
4. “I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie." La legge sopra citata riconosce il diritto a indennizzo a carico dello Stato a chi abbia riportato danni in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie nonché, come sancito dall'art. 1 comma 4 anche alle persone che per motivi di lavoro, o per incarico del loro ufficio, si siano sottoposte a vaccinazioni che seppure non siano obbligatorie, risultino necessarie, e agli operatori sanitari che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.
Può questa legge trovare applicazione in caso di danni derivanti da vaccino covid?
Il vaccino covid è obbligatorio per alcune categorie di lavoratori, per altre e in generale per tutti i cittadini, fortemente incentivato dal governo e dalle autorità sanitarie che stanno facendo una vera e propria campagna pro vaccino.
Copiosa giurisprudenza della Corte Costituzionale, distingue tra vaccini obbligatori e non obbligatori, ma raccomandati, cioè fortemente caldeggiati dalle autorità sanitarie pubbliche.
Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 118 del 2020), chiamata a pronunciarsi a seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione nella parte in cui la legge non prevede il diritto all’indennizzo “a soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di una vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, contro il contagio da virus dell’epatite A”, ha ribadito come più volte la Corte abbia esteso la tutela indennitaria prevista per le sole vaccinazioni obbligatorie anche alle vaccinazioni raccomandate, “l’obiettivo di salute pubblica, attraverso fenomeni generalizzati di immunizzazione, può essere perseguito, sia mediante atti che impongano le vaccinazioni, sia attraverso atti che ne fanno oggetto di raccomandazione, che risulterà efficace in virtù del naturale affidamento dei singoli riguardo alle indicazioni dell’autorità sanitaria. L’utilità pubblica delle vaccinazioni raccomandate, in queste situazioni, legittima ed anzi impone la traslazione sulla comunità del rischio connesso alla pratica vaccinale, a prescindere dalle particolari motivazioni che muovono i singoli (in virtù degli artt. 2, 3 e 32 Cost., secondo i principi enunciati nella giurisprudenza costituzionale in materia).
Per la Corte, sia l’obbligo che la raccomandazione, perseguono un unico obiettivo: garantire e tutelare la salute pubblica attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale “ l’obbligatorietà del trattamento vaccinale è semplicemente uno degli strumenti a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione” e ancora “nondimeno, in queste stesse pronunce si è osservato che «nell’orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo» (sentenza n. 5 del 2018; nello stesso senso, sentenza n. 137 del 2019), cioè la tutela della salute (anche) collettiva.
In presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli.
Questa Corte ha conseguentemente riconosciuto che, in virtù degli artt. 2, 3 e 32 Cost., è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano.
La ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale.
Per questo, la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio da questi subìto, mentre sarebbe ingiusto consentire che l’individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo (sentenze n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012).
Ho voluto riportare questi tratti salienti della sentenza della Corte Costituzionale che ha precisato e menzionato numerose pronunce, in cui il danno vaccinale e il conseguente indennizzo sia stato esteso anche a vaccini raccomandati e non obbligatori, che rimarcano come il danno individuale si sia determinato per esigenze di solidarietà sociale; la sottoposizione al vaccino obbligatorio o raccomandato risponde a esigenze di tutela della salute del singolo e della salvaguardia dell’intera collettività, in caso di danno dunque, il vaccinato danneggiato non può essere lasciato da solo, la sottoposizione vaccinale riguarda anche la salute e la sicurezza dell’intera società che deve accollarsi i danni conseguenti alla vaccinazione del singolo.
Siccome noi siamo lo Stato, questo deve farsi carico dei danni conseguenti al vaccino.
Il vaccino covid per alcune categorie è obbligatorio, per altre, fortemente raccomandato “insistite e ampie campagne anche straordinarie di informazione e raccomandazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche nelle loro massime istanze; distribuzione di materiale informativo specifico; informazioni contenute sul sito istituzionale del Ministero della salute; decreti e circolari ministeriali; piani nazionali di prevenzione vaccinale” (Corte Cost. 268/2017), in caso di danni cosa potrebbe accadere? Si solleverà nuovamente la questione alla Consulta? Molto probabile, non potendo estendersi tout court, si pone anche un ulteriore problema, per la vaccinazione covid viene richiesto di firmare il consenso informato e dunque è possibile o no, chiedere pure un risarcimento del danno?
L’indennizzo è previsto secondo quanto precisato dalla legge “ut supra” per i soggetti danneggiati da complicanze irreversibili causate da vaccinazioni obbligatorie; si tratta di un riconoscimento economico erogato dallo Stato a seguito di danni derivanti dal vaccino obbligatorio, lo Stato “ripara” economicamente i soggetti danneggiati da vaccini a loro imposti per la salvaguardia e tutela della salute dell’intera collettività. Si tratta di un assegno mensile o in caso di decesso di un assegno erogato agli eredi una tantum o per 15 anni. Trattasi di una ristorazione riparatoria (hai subito un danno conseguente a vaccino imposto, e quindi riparo con un ristoro economico) erogato al danneggiato quale conseguenza di una vaccinazione. Diverso il risarcimento che necessita l’accertamento del fatto illecito e l’individuazione del responsabile (art. 2043 c.c.).
Le differenze principali tra le 2 misure sono:
Indennizzo: previsto ex art. 1 legge 210/92 con somme predeterminate da tabelle.
Risarcimento: somma più corposa rispetto all’indennizzo (danno patrimoniale, esistenziale, morale) ma necessita accertamento del fatto illecito e dunque responsabilità dolosa o colposa.
Per la vaccinazione covid sia per le categorie obbligate sia per le altre, viene richiesta la firma del modulo del consenso informato prima che venga inoculato il vaccino.
Il consenso informato è disciplinato dalla l. n. 219/17 che all’art. 1 così sancisce: “nessun trattamento sanitario puo’ essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge” e al comma 3 aggiunge “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonche’ riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.”
Se si firma il consenso informato e il vaccino covid crea danni, cosa fare alla luce delle riflessioni fatte sino a ora?
Il consenso informato non è una liberatoria, non esclude la responsabilità, ma di chi? Del produttore o dello Stato o di chi lo somministra? O resta in capo a chi lo firma e dunque nessun diritto al risarcimento dei danni? Il problema vero è questo, prima ancora, di chi vi dovrebbe provvedere.
Come sempre, tutto è confusionario e getta la gente nella disperazione e angoscia più totale per la sorte in caso di gravi complicanze per sé e la propria famiglia.
Come sempre, toccherà alla giustizia provvedervi, considerato che la legge impone, dispone, obbliga, ma tralascia, non chiarisce le conseguenze e le responsabilità se, e di chi.
In questa triste e grave situazione, nella confusione che la gente è costretta a subire, uno Stato dovrebbe preoccuparsi anche di chiarire aspetti molto importanti che aiuterebbero meglio e più consapevolmente le persone a decidere.
Purtroppo, in questo articolo restiamo con tanti se e tanti ma, d’altronde, come la situazione del momento.
Note
- Art. 1 legge 210/92 ;
- Corte Costituzionale n. 118 del 2020;
- Corte Costituzionale n.268/17;
- art. 2043 c.c.;
- art. 1 L. n. 219/17.