CARTOMANZIA: ATTIVITA’ LECITA O ILLECITA? COSA DICE LA LEGGE.

“E’ facile vedere, difficile prevedere”

(Benjamin Franklin)

Per dare una risposta al quesito, facciamo riferimento a una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 4189/2020) che analizza bene tale tipo di attività e vediamo a quale conclusione si è giunti.

Il questore di Perugia, in osservanza all’art. 121 del T.U.L.P.S. ultimo comma, che vieta il mestiere di ciarlatano, ha con decreto, ordinato la cessazione dell’attività di una società, consistente in un servizio telefonico di cartomanzia, in quanto svolta in violazione dell’articolo sopra citato e dunque illecita.

La società presenta ricorso al Tar che lo accoglie, motivando che l’art. 121 del T.u.l.ps. così come l’art. 28 del codice del consumo, vietano quei servizi quali astrologia, cartomanzia e assimilabili, che siano tali da “indurre in errore o sfruttare la credulità del consumatore”.

Il regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo di cui al D.M. n. 145 del 2006, contempla i servizi di astrologia e cartomanzia e pertanto, è chiaro che la cartomanzia di per sè non è attività vietata, lo è solo se viene svolta “con modalità idonea ad abusare dell’altrui ignoranza e superstizione”.

Il ministero dell’interno propone appello avverso la sentenza del Tar; appello, che non viene ritenuto meritevole di accoglimento, in quanto l’art. 121 del T.u.l.p.s. ,che vieta il mestiere di ciarlatano, deve essere letto e interpretato in combinato disposto dell’art. 231 del Regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s. (R.D. n. 635/1940) secondo il quale: per tale mestiere s’intende, “l’attività diretta a speculare sull’altrui credulità, o a sfruttare o alimentare l’altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose”.

Il consiglio di stato con la sentenza che stiamo commentando, ha chiarito che ognuno è libero di trovare l’alleviamento delle proprie paure e incertezze anche nella lettura e interpretazione delle carte, e che nei tempi odierni, a differenza che nel passato, non vi è un contesto sociale di bassa alfabetizzazione e “chi si rivolge al cartomante non è necessariamente mosso da ingenua credulità (ma ad esempio, da semplice curiosità o desiderio di svago) nè fatalmente abdica al proprio spirito critico, abbandonandosi remissivamente alle sue suggestioni”.

In sintesi

Secondo il consiglio di stato, l’attività di cartomante di per sè non è illecita, considerati i tempi, ben diversi dalla normativa di riferimento come sopra evidenziato, e che comunque è un’attività economica che comporta anche l’impiego di energie sia materiali che intellettuali; ciò che determina la distinzione tra cartomanzia e ciarlataneria e il confine tra lecito e illecito è che, se chi pratica tale attività, si limita a predire e non ne evidenzi l’infallibilità della stessa o proprietà traumaturgiche chiedendo un corrispettivo sproporzionato e speculativo, è lecita, diversamente è illecita.

Dunque, bisogna distinguere tra cartomanazia, lettura e interpretazione delle carte con corrispettivo proporzionato al servizio richiesto, e ciarlateneria, in cui si sostiene l’infallibilità della predizione o proprietà traumaturgiche con conseguente richiesta sproporzionata e speculativa approfittatrice della debolezza psicologica del soggetto che cerca consolazione in tali pratiche; lecita dunque la prima, illecita la seconda.

NOTE

  • Sentenza consiglio di stato n. 4189/2020;
  • art. 121 T.u.l.p.s. ultimo comma;
  • art. 28 codice consumo;
  • art. 231 R.d. n. 635/1940.